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Tracce d'esame

ANNO 2006

Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto civile

1 Traccia:

Tizio nel Maggio 2004 conclude con Caio un contratto avente ad oggetto la fornitura di scatole di cartone, che però, risultano difettose per l’esistenza di vizi che le rendono inidonee all’uso al quale sono destinate.
Tizio decide pertanto di sospendere il pagamento, in quanto i vizi della merce, sebbene riconosciuti dal venditore, sono rimasti tali anche dopo che il venditore si era impegnato ad eliminarli.
Nel Luglio 2005 Caio propone un’azione nei confronti di Tizio per ottenere il pagamento, facendo presente che l’acquirente è decaduto dalla garanzia ex art. 1490 C.C., per tardiva denuncia dei vizi.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulla novazione, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in esame.

Svolgimento del parere

***

I fatti riportati in epigrafe imporrebbero, per prima cosa, di interrogarsi circa la legittimità del comportamento con il quale Tizio ha “sospeso” – in questi termini si esprime la traccia – il pagamento del prezzo a fronte dell’inadempimento dell’impegno, assunto da Caio, di eliminare i vizi della merce venduta e, in un secondo momento, da un lato, di valutare le possibilità di successo dell’azione proposta da Caio al fine di ottenere il pagamento del prezzo e, dall’altro, di ricercare quali strade potrebbe percorrere Tizio per resistere a questa pretesa e fare, a sua volta, valere le proprie ragioni, dipendenti dalla circostanza di avere acquistato merci difettose.
Occorre, peraltro, osservare subito come la trattazione di questi problemi sia suscettibile, almeno in parte, di mutare a seconda che Tizio e Caio rivestano oppure non le qualifiche soggettive, rispettivamente, di «consumatore» – ai sensi, oggi, dell’art. 3 del Codice del consumo e, all’epoca dei fatti, dell’art. 1519-bis c.c. – e di «venditore» – ai sensi, oggi, dell’art. 128 dello stesso Codice, e, all’epoca dei fatti, sempre dell’art. 1519-bis c.c. – e che, pertanto, risulti oppure non applicabile, nel nostro caso, la specifica disciplina in materia di vendita di beni c.d. di consumo.
L’assenza, nella traccia, di qualsiasi indicazione circa dette qualifiche soggettive rende necessario prendere in considerazione entrambe le ipotesi, iniziando, per comodità d’esposizione, dalla seconda; mentre, per quanto riguarda la sequenza di trattazione dei problemi, converrà, sempre per comodità d’esposizione, iniziare a chiarire – prima di affrontare le questioni relative alla “sospensione dell’adempimento” – di quali pretese Tizio possa considerarsi titolare nei confronti di Caio, tenuto conto sia della disciplina delle garanzie nella vendita contenuta negli artt. 1490 ss. c.c. sia del fatto che quest’ultimo ha manifestato una dichiarazione tramite la quale ha riconosciuto la sussistenza dei vizi della merce venduta e si è impegnato ad eliminarli.
Orbene, e in primo luogo, può ravvisarsi, allora, in quest’ultimo impegno, la fonte di un (nuovo) obbligo a carico di Caio del quale Tizio possa pretendere l’adempimento forzato?
Per rispondere, occorre prima precisare quali siano i doveri che nascono in capo all’alienante in seguito alla vendita di un bene viziato, e così, in particolare, occorre stabilire se si possa ritenere che questi sia soggetto all’obbligo di prestare una cosa esente da vizi, e cioè ad un obbligo di conformità il cui inadempimento possa conseguentemente fondare una pretesa di procedere alla riparazione o alla sostituzione della cosa medesima: in caso di risposta affermativa, infatti, si dovrebbe concludere che alla dichiarazione di cui ci stiamo occupando potrebbe essere riconosciuto, al più, soltanto un effetto semplicemente ricognitivo.
La questione per ultima delineata impone, a sua volta, di esaminare il problema, come noto assai complesso e dibattuto, del fondamento della garanzia per vizi nella compravendita, fino ad oggi affrontato tramite l’elaborazione di una serie di teorie talmente ampia e variegata da non poter essere presa in considerazione, in questa sede, nemmeno nei tratti fondamentali. Ai fini della risoluzione del caso che ci occupa, comunque, pare sufficiente ricordare come le diverse teorie di cui si diceva possano essere raggruppate, fondamentalmente, in due filoni: l’uno propenso a ravvisare nella garanzia per vizi (semplicemente) la concretizzazione, a livello legislativo, di una responsabilità, conseguente alla irregolarità dell’attribuzione traslativa, che non potrebbe altrimenti ravvisarsi mancando nel nostro ordinamento, a causa del principio consensualistico, un obbligo di trasferire, obbligo al quale necessariamente, secondo chi ha sostenuto questo punto di vista, dovrebbe essere collegato, in assenza di una specifica previsione diretta ad imporlo, quel dovere di prestare un bene integro al cui inadempimento potrebbe e dovrebbe poi essere a sua volta collegata la garanzia (rectius: dovrebbero essere collegati i rimedi nei quali la garanzia si concretizza); l’altro, invece, teso a collegare la garanzia de qua alla violazione appunto di un obbligo di conformità, di un dovere, in altre parole, del venditore di fare acquistare al compratore il diritto sopra una cosa esente da difetti.
Accogliendo il primo orientamento – nell’àmbito del quale si è cercato (constatata l’assenza di un’obbligazione di riferimento) di delineare la ratio fondante i rimedi che l’acquirente può fare valere invocando le garanzie nella vendita, ad esempio, affermando che il legislatore avrebbe ritenuto preferibile porre il rischio dell’esistenza di vizi nel bene alienato a carico del venditore –, non sarebbe evidentemente possibile riconoscere l’esistenza di un obbligo del venditore di riparare o sostituire il bene viziato dopo la conclusione del contratto: a tanto si potrebbe pensare che sia tenuto, infatti, soltanto il venditore che si ritenga, in virtù del contratto di compravendita, impegnato, in virtù di un obbligo di conformità, a fare acquistare al compratore un bene integro.
Ragionando in questa prospettiva, pertanto, la dichiarazione del venditore che, riconosciuti i vizi del bene venduto si sia impegnato ad eliminarli, non potrebbe essere in alcun modo collegata agli obblighi imposti dal contratto di vendita, ma si porrebbe, rispetto a questi ultimi, come estranea.
Tale dichiarazione, se unilaterale, potrebbe essere, piuttosto, configurata come una promessa del venditore, la quale, però, non essendo espressamente contemplata da alcuna previsione di legge, dovrebbe essere considerata non vincolante, dato che, come noto, ai sensi dell’art. 1987 c.c., «la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge».
A diverse conclusioni, si potrebbe giungere considerando che, almeno secondo la dottrina maggioritaria, andrebbero riconosciute validità ed efficacia anche alle promesse unilaterali atipiche, qualora dirette a realizzare un interesse del promittente che possa essere ritenuto meritevole di protezione da parte dell’ordinamento giuridico. L’appena ricordata norma dell’art. 1987 c.c. viene infatti per lo più letta nel senso che la regola volta ad affermare la tipicità degli schemi di promessa unilaterale espressa dal rinvio ai casi previsti dalla legge non precluderebbe una certa libertà di utilizzazione degli schemi medesimi, sempre che si possa ravvisare, come si diceva, nella concreta fattispecie considerata, la meritevolezza di tutela dell’interesse che si tende a soddisfare. Così, ad esempio, una promessa al pubblico non necessariamente dovrebbe risolversi in un atto a titolo gratuito, bensì potrebbe presentare anche profili di onerosità, ad esempio lì dove sia promesso un premio a colui che presenti il miglior progetto di un edificio da costruire. L’unico limite, in ordine alla utilizzazione della promessa al pubblico, sarebbe rappresentato dalla necessaria correlazione fra la prestazione promessa e una certa situazione o il compimento di una determinata azione, così che da escludere sarebbe, in particolare, la configurabilità di una pura e semplice promessa di donazione.
Orbene, la promessa unilaterale di eliminare i vizi del bene alienato pare senz’altro finalizzata a tutelare un interesse del venditore meritevole di tutela, e precisamente l’interesse ad evitare il discredito commerciale conseguente alla messa in circolazione di beni difettosi (così Cass. n. 9562/1994), oltre che tutti gli inconvenienti e i disagi cui il venditore medesimo andrebbe incontro nel caso di esperimento delle azioni edilizie da parte del compratore; senza contare che la riparazione e la sostituzione del bene viziato corrispondono anche all’interesse del compratore a conseguire proprio quella cosa esente da difetti che egli voleva procurarsi con la conclusione della compravendita (tanto che, invocando il dovere di correttezza ex art. 1175 c.c., taluno ha affermato che il compratore non potrebbe rifiutare l’offerta di eliminazione del vizio se non nelle ipotesi in cui quest’ultima lo esponga ad eccessivi disagi).
Il problema è, piuttosto, individuare uno schema di promessa unilaterale al quale la promessa di cui si tratta possa essere ricondotta. Di promessa al pubblico non si può infatti evidentemente parlare, essendosi rivolto il venditore non al pubblico, bensì specificamente all’acquirente Tizio. Né paiono invero rintracciabili altri schemi di promessa unilaterale legislativamente previsti, anche al di là delle fattispecie prese in considerazione negli artt. 1987 ss. c.c. (si pensi all’atto di concessione unilaterale d’ipoteca, di cui all’art. 2821 c.c., o all’atto costitutivo di fondazione, contemplato nell’art. 14 c.c., o, ancora, alla donazione obnuziale ex art. 785 c.c.), ai quali l’impegno unilaterale di cui ci stiamo occupando, pur nel contesto di una certa libertà di utilizzazione dei vari schemi, possa essere ragionevolmente ricondotto. Così che, qualora si rimanesse nella prospettiva nella quale ci siamo ora posti, per riconoscere efficacia all’impegno assunto da Caio occorrerebbe tentare o una azzardata dilatazione degli schemi previsti dalla legge o, addirittura, il superamento del principio di tipicità delle promesse unilaterali.
Tanto l’una quanto l’altra strada paiono assai difficilmente percorribili.
In ogni caso, qualora si ritenesse di intraprenderle, e si giungesse a concludere che l’impegno unilaterale del venditore di eliminare i vizi della cosa alienata costituisce anch’esso una promessa unilaterale vincolante, vale la pena di osservare, per quanto qui soprattutto interessa, che, in quanto l’obbligazione derivante dalla promessa si presenterebbe come del tutto estranea ed indipendente dal contratto di vendita, si potrebbe riconoscere al compratore la possibilità di farla valere anche al di fuori dei termini previsti dall’art. 1495 c.c., e dunque con il rispetto del solo termine ordinario di prescrizione decennale.
Alla medesima conclusione si potrebbe poi giungere, ma senza i problemi che abbiamo veduto, qualora – ma la traccia non lo precisa – si dovesse constatare che l’impegno di eliminare i vizi è stato manifestato non nella forma di una promessa, bensì nel contesto di un accordo con il compratore.
Vale poi ancora la pena di osservare, per quanto interessa ai fini del nostro caso, che l’assunzione dell’impegno di eliminare i vizi da parte del venditore – a prescindere dal fatto che nell’assunzione medesima si possa ravvisare una promessa unilaterale piuttosto che il frutto di un patto stipulato con il compratore – pare idonea ad interrompere, ai sensi dell’art. 2944 c.c., il decorso della prescrizione delle azioni edilizie nonché dell’azione di risarcimento del danno esperibili dall’acquirente sulla base degli artt. 1490 ss. c.c. Invero, tale effetto non potrebbe essere ricollegato al semplice riconoscimento dei vizi: quest’ultimo, infatti, è cosa diversa dal riconoscimento del diritto del compratore di valersi dei rimedi apprestati per la sua tutela, posto che il diritto in parola potrebbe rimanere escluso, pure in presenza di vizi nella cosa alienata, per una serie di cause (per esempio la riconoscibilità del vizio) che il venditore stesso potrebbe riservarsi di fare valere in un momento successivo. Sembra, invece, ragionevole ammettere la possibilità che l’alienante riconosca implicitamente anche il diritto alla garanzia dell’acquirente lì dove, anziché limitarsi a riconoscere il difetto della cosa venduta, si impegni pure a porvi rimedio: ben potrebbe egli, infatti, comportarsi in tal modo perché spinto dalla consapevolezza della sussistenza di tutti i presupposti contemplati dagli artt. 1490 ss. c.c. nel caso concreto e dal conseguente intento di evitare il vittorioso esperimento delle azioni edilizie e di risarcimento del danno da parte del compratore. Certo ben potrebbe pure darsi che l’alienante agisca per altre ragioni, e così assuma l’impegno senza premurarsi, ad esempio, dell’origine del vizio, per semplice condiscendenza nei confronti di un cliente che desideri conservare anche in futuro. Ma ciò non toglie che il suo comportamento, come si diceva, possa risultare espressivo pure di un riconoscimento della sussistenza dei presupposti necessari per l’esperimento delle azioni edilizie. Sarà questione da risolvere di volta in volta, in rapporto alle specificità del caso concreto.
E passiamo, quindi, a considerare cosa si dovrebbe dire qualora ci si muovesse nella diversa prospettiva, oggi prevalente, secondo cui il contratto di vendita (e, in generale, tutti i contratti immediatamente traslativi), pur non potendo costituire la fonte, a causa della vigenza, nel nostro ordinamento, del principio consensualistico, di una obbligazione di trasferire in senso tecnico, potrebbe considerarsi comunque fonte, per l’alienante, (perlomeno) di un impegno traslativo, inteso quale impegno a fare in modo che la controparte possa beneficiare dell’acquisto di un diritto, e, ancor più, dell’acquisto di un diritto conforme, dal punto di vista sia materiale che giuridico, alle determinazioni contrattuali e legali (si parla spesso, a tale proposito, anche di un impegno a procurare una “attribuzione patrimoniale”, o un “risultato traslativo” fissato dalle parti quale oggetto del loro “programma negoziale”): un impegno l’inadempimento (anche) del quale sarebbe idoneo a fare sorgere una responsabilità di tipo contrattuale (trattandosi pur sempre di un impegno del venditore nei confronti del compratore), alla quale potrebbero essere allora collegati i rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo, oltre che del risarcimento del danno: potrebbe, e dovrebbe essere collegato, in altre parole, il complesso dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia per vizi di cui all’art. 1490 c.c.
Di tale impegno, viene generalmente riconosciuta l’irriducibilità ai termini di una vera e propria obbligazione: fondamentalmente per il motivo che una obbligazione ha come contenuto una condotta del debitore in grado di procurare al creditore un risultato, mentre l’impegno traslativo non ha per oggetto alcuna condotta del venditore, bensì si risolve nella semplice assicurazione di un risultato (l’acquisizione di un bene esente da difetti) che si presenta nei termini di un dato della realtà: un dato della realtà che, al momento della conclusione del contratto, o esiste o non esiste, e non dipende da un comportamento umano assunto quale essenza di una prestazione dovuta.
Ciononostante, come si diceva, anche la violazione dell’impegno traslativo viene considerata idonea a fare sorgere una responsabilità, in quanto, comunque, anche l’impegno traslativo, alla pari di una obbligazione, appare risolversi in un vincolo giuridico all’attuazione di un certo risultato corrispondente all’interesse del creditore, vale a dire al conseguimento (anche se non del risultato che deriva dall’attuazione di un certo comportamento) di quel risultato (l’acquisizione della proprietà di un bene esente da difetti) che le parti hanno avuto presente e che il contratto ad effetti reali, in virtù del principio consensualistico, dovrebbe produrre nel momento stesso della sua conclusione.
Contemporaneamente, però, se anche da un lato si ammette che la violazione dell’impegno traslativo possa essere fonte di responsabilità, dall’altro si nega che la violazione medesima possa fondare una pretesa alla eliminazione dei difetti tramite riparazione o sostituzione del bene venduto. Ciò in quanto, da un lato, la riparazione si presenta come il risultato di un facere che risulta del tutto estraneo all’impegno traslativo, che, come si è detto, non ha per oggetto alcun comportamento del venditore; mentre la sostituzione sembrerebbe risolversi nella ripetizione di una prestazione (il trasferimento della proprietà) già eseguita (anche se inesattamente).
In questo quadro, si è osservato come a una diversa soluzione si potrebbe giungere, al più, facendo riferimento all’art. 2058 c.c. – sempre, s’intende, che si ritenga possibile applicare questa norma anche nel campo della responsabilità contrattuale, il che, come noto, è tutt’altro che pacifico –, e così tentando di attribuire al compratore la pretesa alla (sola) riparazione del bene viziato a titolo di risarcimento del danno in forma specifica (la sostituzione, per le ragioni anzidette, comunque non potrebbe essere domandata): pretesa la cui esperibilità, tuttavia, da un lato richiederebbe (ex art. 1494 c.c.) la colpa del venditore e, dall’altro, incontrerebbe (ai sensi dello stesso art. 2058 c.c.) il limite dell’eccessiva onerosità.
Sennonché, l’affermazione secondo cui il facere di cui poco fa si parlava, inteso come l’attività necessaria per riparare il difetto, così come il dare in cui si concretizzerebbe la sostituzione, non potrebbero essere pretesi il primo in quanto estraneo all’impegno traslativo e la seconda in quanto ripetizione di un’attività in effetti dovuta sulla base dell’impegno traslativo, ma già realizzata non convince del tutto. Infatti, noi ci stiamo interrogando circa la possibilità di pretendere questo facere e questo dare non quali oggetto dell’impegno traslativo, bensì quali oggetto di rimedi esperibili a fronte dell’inadempimento dell’impegno traslativo. Se l’impegno traslativo consiste nell’impegno di attuare un programma negoziale che si sostanzia nel fare acquisire al compratore un bene esente da difetti, è chiaro che la presenza del difetto si risolve in un inadempimento dell’impegno traslativo. E se l’impegno traslativo viene ritenuto idoneo ad essere fonte di una responsabilità analoga a quella che deriva dall’inadempimento di un’obbligazione, si dovrebbe ammettere che a fronte del suo inadempimento siano esperibili i medesimi rimedi utilizzabili a fronte, appunto, dell’inadempimento di un’obbligazione, fra cui l’azione di adempimento, la quale si sostanzia nella pretesa di eliminazione del vizio tramite riparazione o sostituzione.
Per questa via, saremmo allora giunti a concludere che le pretese di riparazione e di sostituzione (estranee alla garanzia per vizi, e svincolate, conseguentemente, dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c. e soggette soltanto all’ordinario termine di prescrizione decennale) sussistono, in favore dell’acquirente di una cosa viziata, già in virtù della disciplina propria della compravendita.
Alla medesima conclusione, si potrebbe poi giungere anche per altra via: per via, cioè, di astrazione generalizzante, muovendo da tutta una serie di previsioni normative che, in maniera più o meno esplicita, sembrerebbero deporre in tal senso.
Alcune di queste previsioni sono anch’esse contenute, ed erano sin dall’inizio contenute nel codice civile: si pensi all’art. 1482, comma 2, c.c., che consente al compratore di cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli di chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale il venditore potrebbe regolarizzare la prestazione dovuta liberando la cosa stessa; all’art. 1512, comma 2, c.c., che attribuisce al giudice il potere di assegnare al venditore, che abbia garantito il buon funzionamento di una cosa poi risultata difettosa, un termine per provvedere alla sostituzione o alla riparazione della medesima; all’art. 1668 c.c., secondo cui il committente può chiedere che le difformità e i vizi dell’opera siano eliminati a spese dell’appaltatore; all’art. 1181 c.c., che consente al creditore, in generale, di rifiutare una prestazione qualitativamente inesatta. All’affermazione dell’esistenza del principio generale secondo cui il compratore di una cosa viziata avrebbe sempre il diritto di pretenderne la sostituzione o la riparazione possono, poi, contribuire anche altre previsioni entrate in vigore successivamente al codice civile, e così, in particolare, quella dell’art. 46 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 (resa esecutiva in Italia con la l. 11 dicembre 1985, n. 765) e quelle dedicate alla vendita dei c.d. beni di consumo, sulla quale ci soffermeremo più avanti.
Laddove si ritenesse di potere aderire a questa impostazione, o all’altra in precedenza considerata che ritiene possibile collegare l’obbligo di eliminare i difetti alla violazione dell’impegno traslativo, alla dichiarazione del venditore che, riconosciuti i vizi del bene alienato, si impegni ad eliminarli, potrebbe, e dovrebbe essere attribuito allora il valore non di una promessa unilaterale idonea a fare sorgere una nuova obbligazione, né di una dichiarazione che si combina con un’altra dell’acquirente che sia stata eventualmente resa, idonea a fare sorgere una nuova obbligazione, bensì (soltanto) il valore di un atto ricognitivo degli obblighi discendenti dal contratto di vendita (e, più precisamente, dell’obbligo di eliminare il difetto), o di una dichiarazione che, combinandosi con una congruente dichiarazione del compratore, dà vita ad un negozio di accertamento (nel qual caso verrebbe meno la possibilità per il venditore di fornire la prova contraria circa l’esistenza del vizio, possibilità che il riconoscimento lascia invece comunque aperta).
In quanto atto di riconoscimento di un diritto, a quella dichiarazione dovrebbe poi essere riconosciuto l’effetto di interrompere, innanzi tutto, la prescrizione del diritto medesimo, ai sensi dell’art. 2944 c.c.; eventualmente, poi, si potrà anche valutare se in quel riconoscimento possa essere letto un comportamento concludente nel senso del riconoscimento pure della sussistenza delle azioni edilizie – ciò che postula la consapevolezza della sussistenza di tutti i presupposti contemplati dagli artt. 1490 ss. c.c. – con conseguente interruzione della prescrizione con riguardo pure a queste azioni.
Né pare doversi dubitare che la dichiarazione con cui il venditore si impegni non genericamente ad eliminare il vizio, ma, più precisamente, a riparare il bene viziato possa interrompere la prescrizione, oltre che del diritto di pretendere la riparazione, pure del diritto di pretendere la sostituzione del bene medesimo: l’obbligo di riparazione e l’obbligo di sostituzione rappresentano, infatti, due espressioni della medesima pretesa di eliminazione del vizio, dell’unica azione di esatto adempimento del contratto di vendita, così che è ben possibile concludere che il venditore, riconoscendo il proprio dovere di procedere alla rimozione del vizio attraverso l’una delle due suddette modalità, riconosca anche il proprio dovere di procedere eventualmente alla rimozione del vizio attraverso l’altra.
Alla configurazione dell’impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa alienata in termini di atto ricognitivo è infine giunta anche la più recente giurisprudenza della nostra Suprema Corte (v. Cass. civ., sez. un., n. 13294/2005), la quale, peraltro, nell’eventuale accordo che, nella concreta fattispecie di volta in volta considerata, possa essere ravvisato fra venditore e compratore, ha ravvisato un accordo fonte di una nuova obbligazione, idoneo a condurre all’estinzione per novazione dell’“originaria obbligazione di garanzia”: così che, mentre nel caso di riconoscimento permarrebbero i rimedi previsti negli artt. 1492 ss. c.c., e cioè la possibilità di domandare la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, in caso di accordo, questi rimedi – essendo venuta meno per novazione l’obbligazione di garanzia – non potrebbero più essere esperiti.
Su quest’ultimo punto, torneremo più diffusamente fra breve. Qui occorre piuttosto sottolineare che, in ogni caso, sia che si attribuisca alla dichiarazione con cui il venditore si impegna ad eliminare i vizi del bene alienato il valore di promessa unilaterale sia che si ravvisi in essa una dichiarazione che si inserisce in un accordo con il compratore avente per oggetto la previsione di tale impegno sia che le si attribuisca il valore di atto ricognitivo – unilaterale o inserito nel contesto di un negozio di accertamento – di un impegno già discendente dal contratto di vendita, si arriva sempre alla stessa conclusione: dopo che una dichiarazione siffatta è stata emessa, il compratore avrà il diritto di pretendere l’eliminazione dei vizi entro dieci anni dalla dichiarazione medesima e senza il rispetto dei termini previsti dall’art. 1495 c.c., che non riguardano l’azione di esatto adempimento, bensì quelle di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo (oltre che quella di risarcimento del danno, almeno secondo le prevalenti dottrina e giurisprudenza, che fanno leva, per giungere a questa conclusione, sul necessario collegamento che andrebbe ravvisato fra le varie azioni disciplinate nello speciale, ed unitario regime di responsabilità del venditore delineato negli artt. 1490 ss. c.c., dal quale esula, invece, l’azione di esatto adempimento ex art. 1453 c.c.). E la stessa soluzione dovrebbe valere, evidentemente, anche nel caso in cui si volesse classificare l’obbligazione di eliminare i vizi come una nuova obbligazione sorta a seguito della novazione dell’“originaria obbligazione di garanzia”, trattandosi sempre e comunque di una nuova obbligazione estranea alla garanzia per vizi.
Si può, pertanto, concludere che, ricostruita la fattispecie secondo uno degli schemi appena delineati, Tizio, nei confronti di Caio che lo ha convenuto in giudizio al fine di ottenere il pagamento del prezzo, potrà senz’altro avanzare, in via riconvenzionale, la pretesa all’eliminazione dei vizi delle scatole di cartone, non essendo ancora trascorsi dieci anni da quando Caio stesso si era impegnato in tal senso.
E veniamo quindi a considerare quale valore possa essere riconosciuto al rilievo di Caio che, nel proporre la pretesa al pagamento del prezzo, ha sottolineato l’improponibilità, da parte di Tizio, dei rimedi derivanti dalla garanzia ex art. 1490 c.c., causa la tardività della denunzia dei vizi: ciò che significa domandarsi se e quali effetti la dichiarazione con cui Caio si è impegnato ad eliminare i vizi dei beni alienati potrebbe avere prodotto in merito alla possibilità, per Tizio, di chiedere la risoluzione del contratto di vendita o la riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Per la verità, lì dove si seguisse l’impostazione della Suprema Corte poco fa ricordata, Caio potrebbe fare leva, al fine di sostenere le proprie ragioni, oltre che sul mancato rispetto del termine di decadenza, anche sulla eventuale conclusione di un accordo di novazione. A ben guardare, peraltro, questa impostazione, pur costituendo il risultato di una nutrita serie di precedenti pronunce, non appare convincente. La novazione presuppone, infatti, per sua natura, un preesistente obbligo: e quale sarebbe, nel nostro caso, l’obbligo novato? I Giudici hanno parlato dell’“originaria obbligazione di garanzia”. Ma, in realtà, una “originaria obbligazione di garanzia” non esiste... Si può discutere, come abbiamo mostrato, se esista oppure non un impegno di trasferire cose esenti da vizi. Nella prima prospettiva, i rimedi della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo, nei quali si sostanzia la garanzia, rappresenterebbero pretese derivanti dall’inadempimento di detto impegno (e non di una “obbligazione di garanzia”); nella seconda, invece, questi rimedi dovrebbero intendersi concessi in virtù sì della garanzia, ma in assenza di una obbligazione di riferimento. E in entrambi i casi farebbe difetto, allora, un’obbligazione che possa considerarsi novata: nel secondo, in quanto non sarebbe ravvisabile nessuna obbligazione, nel primo, perché si sarebbe in presenza di una entità – l’impegno traslativo – che, come si è detto, non costituisce una obbligazione. La Cassazione – induce a pensarlo, in particolare, proprio l’affermazione secondo cui la novazione comporterebbe, causa l’estinzione della “obbligazione di garanzia”, l’estinzione della possibilità di domandare la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo – sembra avere confuso i rimedi – le pretese di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo – con il loro fondamento, che sembrerebbe essere stato fatto coincidere, alla fin fine, con i rimedi medesimi, quando detto fondamento può essere ravvisato, invece, come si diceva, e ripetiamo, a seconda delle prospettive, nell’inadempimento dell’impegno traslativo o nella legge, in sé e per sé considerata, la quale, escluso che esista l’impegno traslativo, nel momento in cui, configurando il meccanismo della garanzia, ha detto, nell’art. 1490 c.c., che il venditore “è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi”, si dovrebbe intendere che abbia allora voluto delineare (soltanto) una forma di responsabilità (sul piano rimediale).
È vero, come si è detto in precedenza, che, nelle varie, concrete fattispecie, anziché una dichiarazione unilaterale del venditore, si potrebbe ravvisare un accordo fra venditore e compratore; ma mai, in questi casi, si potrebbe riconoscere, come si è chiarito in precedenza, e si è testé ribadito, un accordo novativo: in tale accordo, si potrebbe e dovrebbe ravvisare, invece, o la fonte di una nuova obbligazione (che non si sostituisce a nessun’altra...) o un negozio di accertamento, se si ammette che il contratto di vendita possa essere fonte anche di una pretesa alla eliminazione dei difetti. E altrettanto vero è che, nel momento in cui venga assunta un’obbligazione di eliminare il difetto (supposto che una tale obbligazione già non scaturisca dal contratto di vendita), il compratore potrebbe anche rinunciare ai rimedi che gli spettano in virtù della garanzia; ma non si potrebbe parlare di un accordo novativo, perché questi rimedi rappresentano diritti potestativi, e non obbligazioni che possano essere oggetto di novazione. Semmai, si potrà concludere che si è di fronte ad un atto transattivo. E quando, poi, si ritenga che un’obbligazione di eliminare i difetti già derivi dal contratto di vendita, la perdita di quei diritti dovrebbe intendersi conseguenza di una rinuncia dell’acquirente a fronte del semplice riconoscimento dei suoi diritti: vicenda, questa, nella quale non potrebbe ravvisarsi neppure una transazione, mancando reciproche concessioni.
Partendo, allora, dall’idea che l’unica ragione che Caio potrebbe addurre per contrastare l’eventuale reazione di Tizio che – anziché proporre l’azione di esatto adempimento – intenda valersi dei rimedi edilizi sia la mancata osservanza dei termini per queste previsti, è da osservare come consolidata giurisprudenza affermi che il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, al di là degli effetti sui quali ci siamo in precedenza intrattenuti, e oltre che quello, espressamente contemplato nell’art. 1495, comma 2, c.c., di sollevare il compratore dall’obbligo di denuncia, abbia anche quello di sanare la decadenza eventualmente già verificatasi. A questa conclusione si può giungere, invero, considerando come alla decadenza, salvo che non si tratti – ma non è il nostro caso – di materia sottratta alla disponibilità delle parti, si può rinunciare (v. art. 2968 c.c.) e come non siano previste forme particolari per la rinuncia, con conseguente possibilità di considerarla integrata pure a fronte di fatti concludenti, quali potrebbero essere ravvisati anche e proprio nella promessa del venditore di eliminare i vizi della cosa.
Alla luce di queste considerazioni, è pertanto facile concludere nel senso che Tizio potrà chiedere a Caio, in alternativa all’adempimento coattivo della promessa di rimozione dei vizi della merce acquistata, la risoluzione del contratto di vendita o la riduzione del prezzo, nonché, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Né costituisce un ostacolo il fatto che parrebbe essere già trascorso un anno dalla consegna – anche su questo punto, la traccia non è peraltro chiara: quanto è certo è che è trascorso più di un anno dalla conclusione del contratto; quando sia avvenuta la consegna, invece, non si dice –, posto che, ai sensi dell’art. 1495, comma 3, c.c., il decorso di tale periodo di tempo comporta la prescrizione delle azioni appena sopra elencate, ma non impedisce al compratore di fare valere la garanzia, laddove egli – come, appunto, accade a Tizio – venga convenuto in giudizio dal venditore per l’esecuzione del contratto.
E, giunti a questo punto, mettendo a frutto le considerazioni sin qui svolte, siamo finalmente in grado di esprimerci anche in ordine alla legittimità del comportamento di Tizio consistente nella “sospensione” del pagamento del prezzo.
In realtà, il riferimento che la traccia compie ad una “sospensione” del pagamento del prezzo va inteso in termini generici.
Della sospensione dell’esecuzione, in senso tecnico, si occupa l’art. 1461 c.c., nel contesto di una norma che appare delineare una fattispecie che, come l’eccezione d’inadempimento, disciplinata nell’art. 1460 c.c., costituisce esplicazione del medesimo principio: inadimplenti non est adimplendum. La differenza fra le due fattispecie sta in ciò, che, mentre l’eccezione d’inadempimento riguarda contratti dai quali siano sorti obblighi di compiere reciproche prestazioni con uguale scadenza, la sospensione dell’adempimento riguarda contratti dai quali siano sorti reciproci obblighi di compiere prestazioni con scadenza diversa. Nel nostro caso, dunque, posto che l’obbligo di pagamento del prezzo e l’impegno traslativo (se configurabile) non sarebbero soggetti a scadenze diverse, la questione avrebbe dovuto essere posta non suggerendo la domanda se il compratore sia legittimato a sospendere l’adempimento, bensì la domanda se il compratore di una cosa viziata sia legittimato ad opporre l’eccezione d’inadempimento.
Orbene, la possibilità, per l’acquirente di un bene affetto da vizi, di avvalersi dell’eccezione d’inadempimento appare assai discussa, sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Tale possibilità viene ovviamente esclusa da chi nega che si possa ravvisare, nella vendita di cosa difettosa, un inadempimento del venditore. Ma anche fra coloro che collegano i rimedi di cui agli artt. 1490 ss. c.c. all’inadempimento di un impegno traslativo da parte dell’alienante non vi è concordia circa la soluzione del problema de quo: secondo alcuni di costoro, infatti, l’esperibilità dell’eccezione ex art. 1460 c.c. presupporrebbe necessariamente il riconoscimento della titolarità di una pretesa all’esatto adempimento in capo al compratore, risultato, questo, che, come abbiamo visto in precedenza, è però tutt’altro che pacifico; secondo altri, invece, a prescindere dal fatto che si ritenga di dovere riconoscere una siffatta pretesa in favore del compratore, quest’ultimo del rimedio dell’eccezione d’inadempimento potrebbe comunque avvalersi, considerata la veste del rimedio medesimo di generale strumento di immediata autotutela, finalizzato a paralizzare la pretesa avversaria per il tempo necessario a prendere una ponderata decisione circa la sorte del contratto.
Nel nostro caso, peraltro, questi problemi risultano superati dal fatto che Caio si è impegnato a rimuovere i vizi della merce venduta. Invero, sia che si ravvisi nella dichiarazione di Caio una promessa unilaterale idonea a fare sorgere una nuova obbligazione, o una dichiarazione che si combina con altra dell’acquirente Tizio sempre idonea a fare sorgere una nuova obbligazione, o un atto ricognitivo – unilaterale o destinato a dare vita ad un negozio di accertamento – di un’obbligazione già discendente dal contratto di vendita, è comunque ravvisabile un inadempimento dello stesso Caio (che non ha provveduto a rimuovere i vizi) idoneo a fondare l’eccezione d’inadempimento: l’eccezione d’inadempimento, oltre che nei casi in cui siano in gioco due obbligazioni con uguale scadenza (ciò che si dovrebbe concludere accada qualora ci si muova nella prospettiva dell’atto ricognitivo), può infatti essere opposta anche lì dove venga richiesta una prestazione già scaduta, senza che venga offerta l’altra, con scadenza successiva, ma già decorsa (ciò che si dovrebbe intendere accada qualora ci si muova nelle prime due prospettive).
Qualche dubbio potrebbe essere avanzato, per la verità, qualora si ritenesse di dovere accogliere una delle due prime prospettive, in considerazione del fatto che ci troveremmo, allora, di fronte ad un’obbligazione (quella diretta alla rimozione dei vizi) estranea al contratto di compravendita, dal quale è scaturito l’obbligo di pagamento del prezzo. Ma si tratta di dubbi che possono essere facilmente superati, considerando come, secondo l’opinione più accreditata, il rimedio dell’eccezione d’inadempimento possa trovare spazio, oltre che nell’àmbito dei contratti a prestazioni corrispettive, pure nelle ipotesi di c.d. interdipendenza fra prestazioni dedotte ad oggetto di negozi giuridici diversi, ma tra di loro collegati.
Per concludere, passiamo, infine, ad esaminare le problematiche che si porrebbero qualora, nella fattispecie descritta dalla traccia, dovesse risultare applicabile la normativa contenuta negli abrogati artt. 1519-bis s.s. c.c. (oggi artt. 128 ss. cod. cons.).
La disciplina de qua sancisce espressamente un obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, all’inadempimento del quale possono essere collegati tanto il diritto del consumatore, espressamente previsto, di ottenere, innanzi tutto, la riparazione o la sostituzione del bene viziato quanto, in seconda battuta, e cioè in presenza dei presupposti elencati nell’abrogato art. 1519-quater, comma 7, c.c. (oggi art. 130, comma 7, cod. cons.), il diritto di ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
La legge prevede, quindi, una “gerarchia” dei rimedi esperibili dal consumatore, gerarchia che, comunque, non è invariabile: denunciato il difetto di conformità, infatti – ai sensi dell’art. 1519-quater, comma 9, c.c. (oggi art. 130, comma 9, cod. cons.) –, il venditore, qualora il consumatore non abbia chiesto uno specifico rimedio, può offrirne uno qualsiasi, ponendo il consumatore nella posizione di dovere decidere se accettare il rimedio offerto o sceglierne un altro.
La traccia non precisa se l’impegno di Caio ad eliminare i vizi della merce venduta costituisca il frutto di una sua proposta accettata da Tizio o costituisca soltanto l’oggetto di un’offerta sulla quale Tizio non si è ancora pronunciato. Eventualità, quest’ultima, che porterebbe con sé il problema di stabilire se, in tal caso, come ritengono alcuni, qualora il consumatore non si sia tempestivamente pronunciato, la proposta del venditore debba considerarsi accettata o se, invece, come da altri sostenuto, il consumatore non perda il suo diritto di scelta, rimanendo però obbligato a risarcire il danno patito dal venditore per essere stato informato solo tardivamente della decisione della controparte di valersi di un altro rimedio.
La soluzione, nel nostro caso, potrebbe risultare peraltro più semplice di quanto possa sembrare, per il fatto che Caio è successivamente venuto meno all’impegno di eliminare i vizi della merce alienata, e cioè di riparare le cose difettose. La dottrina sembra, infatti, ormai concorde nell’interpretare l’abrogato art. 1519-quater, comma 7, c.c. (oggi art. 130, comma 7, cod. cons.) nel senso che, laddove il venditore non provveda entro un congruo termine alla riparazione o alla sostituzione del bene oppure queste ultime non abbiano avuto esito positivo, vengono meno le ragioni di tutela del venditore medesimo che debbono ritenersi sottese all’ordine gerarchico dei rimedi previsto dalla legge, con la conseguenza che il consumatore potrebbe, a quel punto, scegliere se insistere per la riparazione o la sostituzione del bene viziato (purché il rimedio prescelto, s’intende, non sia impossibile o eccessivamente oneroso) oppure optare per la risoluzione del contratto o, ancora, per la riduzione del prezzo, e questo a prescindere dal fatto che l’iniziale impegno del venditore alla riparazione o alla sostituzione sia scaturito da una scelta del compratore, da un’offerta del venditore seguita dal silenzio del compratore o da un accordo intercorso fra i due.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, pare doversi ritenere che, alla stregua della disciplina della vendita dei c.d. beni di consumo, Tizio potrà, in seguito al mancato adempimento dell’impegno di eliminare i vizi precedentemente assunto da Caio, esperire nei confronti di quest’ultimo uno a sua scelta dei quattro rimedi previsti dalla disciplina in parola, con l’unico limite, come si diceva, dell’impossibilità o eccessiva onerosità della sostituzione o della riparazione eventualmente prescelta. Sempre a non volere ritenere che il venditore, laddove riconosca e si impegni ad eliminare i vizi della merce venduta, tacitamente rinunci a fare valere l’impedimento di cui all’abrogato art. 1519-quater, comma 3, c.c. (ora art. 130, comma 3, cod. cons.), e non possa, quindi, più giovarsi del limite dell’eccessiva onerosità del rimedio scelto dal consumatore.
A Tizio spetterà, inoltre, la possibilità di chiedere anche il risarcimento del danno eventualmente subito ex art. 1494 c.c., potendo senz’altro ritenersi riferito anche a questa norma il rinvio alla «tutela in base ad altre disposizioni» contenuto nell’abrogato art. 1519-nonies c.c. (ora art. 135 cod. cons.).
A disposizione di quest’ultimo si dovrebbe ritenere che si trovino soltanto (in prima battuta) i due rimedi della riparazione e della sostituzione esclusivamente nel caso in cui, nella concreta fattispecie considerata, si dovesse constatare che l’impegno del venditore costituiva solo l’oggetto di una sua offerta e si aderisca all’impostazione secondo cui nonostante l’offerta ed il silenzio protratto del compratore, quest’ultimo conservi il suo diritto di scelta.
Ulteriormente, si deve precisare che a Tizio non potrà essere opposta alcuna decadenza per mancata denuncia del difetto ex abrogato art. 1519-sexies c.c. (ora art. 132 cod. cons.): similmente a quanto previsto nell’art. 1495 c.c., anche questa norma dispone, infatti, che il riconoscimento del vizio da parte del venditore esonera il compratore dal relativo onere di denuncia, e le stesse considerazioni in precedenza svolte con riguardo all’effetto “sanante”, in ordine alla decadenza già verificatasi, del riconoscimento ben possono valere anche con riguardo alla vendita di beni di consumo.
Né l’azionabilità delle pretese di Tizio potrà essere posta in dubbio sotto il profilo della prescrizione, sia perché, nel momento in cui egli viene convenuto in giudizio da Caio, il termine di prescrizione di ventiquattro mesi dalla consegna previsto dall’ultimo comma dell’abrogato art. 1519-sexies c.c. (ora art. 132, comma 4, cod. cons.) sicuramente non sarà ancora decorso (la stessa conclusione del contratto risale infatti a poco più di un anno prima) sia perché, se anche così fosse stato, l’azionabilità dei rimedi sarebbe da ritenere comunque consentita, trovandosi previsto, ancora nell’ultimo comma dell’abrogato art. 1519-sexies c.c. (e ora nell’art. 132, comma 4, cod. cons.), che il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto può sempre fare valere i propri diritti, anche al di là del termine di prescrizione.
Rimane, ancora, infine soltanto da precisare che, con riguardo all’ipotesi di vendita di beni di consumo, nessun dubbio può essere sollevato in ordine all’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento nei confronti del venditore che abbia alienato un bene difettoso: già si è rilevato, infatti, che, in materia di vendita di beni di consumo, un’obbligazione di trasferire beni privi di difetti è stata espressamente prevista (cfr. art. 1519-ter, comma 1, c.c. e art. 129, comma 1, cod. cons.) e la facoltà di opporre l’eccezione d’inadempimento ben può essere compresa fra i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico che l’abrogato art. 1519-nonies c.c. e, ora, l’art. 135 cod. cons. fanno salvi.

di Mirko Faccioli, Tratto da Studium iuris, n. 7-8/2007, pag. 856

2 Traccia:

I coniugi Tizio e Caia, noti professionisti, il 15.7.05 decidevano di partire, di notte, per le sospirate vacanze insieme ai due figli, Primo e Secondo di 16 e 17 anni.
A metà viaggio, sul tratto Roma-Firenze, Tizio finiva in una grossa voragine posizionata in piena curva, provocata da un violento temporale avvenuto nei giorni precedenti.
A seguito dell’incidente Tizio e Caia, riportavano ferite gravissime, e nonostante i ripetuti interventi chirurgici nel Maggio 2006 morivano, mentre Primo e Secondo se la cavavano con piccole fratture.
Divenuti maggiorenni Primo e Secondo si rivolgevano ad un legale per un parere, facendo presente che la voragine non era segnalata e che, ormai, sono caduti in difficoltà economiche tali da temere di non poter più continuare gli studi di giurisprudenza.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Primo e Secondo, premessi brevi cenni sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rediga motivato parere sulla questione, evidenziando in particolare quali danni potranno essere fatti valere in giudizio.

Parere motivato su quesito proposto in materia di diritto penale

1 Traccia:

Tizio il 5 gennaio 2005 si reca di notte nei pressi di un cavalcavia posto a protezione della sottostante sede stradale, e per puro divertimento, comincia a lanciare sassi di grande dimensione, sia pure senza avere l’intenzione di colpire gli automobilisti in transito sulla carreggiata.
Nel frattempo, un automobilista non riesce ad evitare un sasso e viene colpito riportando ferite gravi.
Successivamente, Tizio si allontana indisturbato, ma viene riconosciuto e tratto in arresto con l’accusa di lesioni personali.
Il candidato, premessi brevi cenni sul tentativo di reato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando la fattispecie criminosa imputabile allo stesso, tenendo presente che Tizio non conosceva la vittima né aveva del luogo del lancio una visuale sull’autostrada.

2 Traccia:

Tizio, pubblico dipendente della Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, veniva accusato di avere attestato falsamente la sua presenza al lavoro nell’Ufficio regionale presso il quale prestava servizio, allontanandosi senza formale permesso e sottoscrivendo fogli di presenza e timbrando il proprio cartellino presso l’apposito orologio marcatempo, facendo così risultare orari di entrata e di uscita non corrispondenti a quelli effettivi.
Il candidato, premessi brevi cenni sulla falsità materiale e la falsità ideologica in atti pubblici, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in questione, tenendo presente che Tizio era solito timbrare il cartellino all’inizio e alla fine della giornata, senza far risultare i propri allontanamenti dal luogo del lavoro, non dovuti a motivi di servizio.

Svolgimento della traccia

***
La corretta soluzione del quesito proposto impone all’interprete di valutare se la condotta di colui che si allontana dal posto di lavoro omettendo di timbrare il cartellino di presenza o sottoscrivendo fogli di presenza non veritieri possa assumere rilevanza penale. Le problematiche sottese al parere richiesto si collocano, già prima facie, all’interno del microcosmo dei “delitti di falsità in atti”, che rappresentano la categoria più cospicua e complessa dei reati contro la fede pubblica di cui al titolo VII del codice penale, per poi imporre di valutare aspetti connessi ai reati contro il patrimonio mediante frode.
Inevitabile valutare, in primo luogo, il significato che assume la falsificazione del cartellino di presenza o dei c.d. fogli di presenza. Essi, in effetti, nella prospettazione fornita, appaiono rappresentare un dato divergente dal vero: appunto la presenza in servizio del pubblico dipendente e continuità dello stesso, nonostante la sua assenza.
A prescindere dalla quadripartizione adottata dal nostro legislatore, e nonostante la presenza non irrilevante di figure di falso nella legislazione speciale, tutte le fattispecie in esame si presentano in qualche misura attraversate dal comune riferimento al concetto di mendacio o di falsa attestazione, presente sia come elemento proprio della dimensione tipica del singolo fatto di reato, sia come indicatore sintomatico della funzione di tutela assolta da queste incriminazioni. Nonostante le osservazioni critiche mosse da autorevole dottrina, infatti, sembra potersi ancora affermare che i delitti di falso siano stati preposti alla garanzia della fede pubblica, intesa come affidamento nella veridicità e nella idoneità probatoria delle attestazioni documentali.
Se queste sono le premesse sostanziali di fondo cui appare ispirata l’opera del legislatore, il tentativo di ricostruire una sistematica interna ai delitti di falso passa innanzitutto attraverso la tradizionale distinzione tra falsità materiale ed ideologica. Riprendendo l’uso di formule ormai divenute quasi convenzionali, si è soliti affermare che la prima priverebbe il documento della sua genuinità, mentre la seconda ne escluderebbe piuttosto la veridicità in rapporto alle affermazioni di contenuto ivi incorporate. La bipartizione in parola, lungi dall’essere soltanto di rilievo terminologico, costituisce il precipitato normativo della differenza sostanziale che intercorre tra i concetti di verità documentale e di verità di ciò che il documento rappresenta. E se il riferimento alla immutatio veritatis rappresenta la cifra comune di tutte le incriminazioni appartenenti alla categoria delle falsità in atti, ben diverso può essere il meccanismo di tutela predisposto dal legislatore a seconda che il falso attenga al valore certificativo o attestativo dello strumento probatorio in quanto tale, oppure a quello proprio della realtà sottostante che in esso viene incorporata.
In tema di falsità materiale si propone un’ulteriore distinzione in funzione del modo in cui la la condotta tipica si atteggi nei differenti momenti di formazione dell’atto falso: quest’ultimo, infatti, può essere realizzato sia attraverso la creazione di un documento che rappresenti situazioni o affermazioni non corrispondenti al vero («forma in tutto o in parte un atto falso» art. 476 c.p.: ad esempio far apparire un atto inesistente, farlo apparire sottoscritto da chi non lo ha sottoscritto etc.), sia modificando un atto genuino preesistente («altera un atto vero»), anche attraverso la distruzione, soppressione od occultamento del medesimo. Alla formazione parziale o totale del falso, cioè alla immissione nel circuito delle relazioni giuridiche di un documento probatorio non veritiero, corrisponde la figura tipica di contraffazione; viceversa, la semplice manomissione di un atto già formato viene comunemente identificata attraverso il riferimento alla condotta di alterazione. Quest’ultima, inoltre, può essere realizzata anche dallo stesso autore del documento, qualora ne modifichi uno qualsiasi dei suoi elementi costitutivi dopo che la redazione dell’atto era stata ultimata e lo stesso già pervenuto nella disponibilità dei terzi. Deve precisarsi, poi, che l’ordinamento predispone tutela penale sia per la falsificazione materiale di un atto pubblico quanto di una semplice scrittura privata (art. 485 c.p.). Le ragioni di tale scelta si individuano nella particolare funzione probatoria che l’ordinamento riconosce alla scrittura privata nell’àmbito del regolare traffico economico e giuridico, nonostante si tratti di documento formato da privati e destinato prevalentemente a spiegare i propri effetti diretti inter partes.
In ogni caso, il fatto materiale può essere realizzato soltanto in forma commissiva e come violazione di un precetto di non fare, anche quando la situazione probatoria che ne deriva assuma carattere “negativo” (come nelle ipotesi di distruzione, soppressione, occultamento).
La falsità ideologica, invece, si presenta caratterizzata sotto un duplice profilo: da un punto di vista soggettivo, è richiesta ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica una particolare qualifica dell’agente, che deve essere pubblico ufficiale nell’esercizio del suo potere attuale di certificazione o documentazione (e ciò in evidente connessione al valore informativo del contenuto dell’atto); da un punto di vista oggettivo, la condotta posta in essere deve rivelarsi decettiva in termini sostanziali, poiché volta ad attestare falsamente fatti compiuti o avvenuti alla presenza del soggetto deputato alla formazione del documento, nonché dichiarazioni dallo stesso ricevute. La ragione di tali scelte di tutela risiede, con tutta evidenza, nella particolare posizione del pubblico ufficiale di fronte all’ordinamento giuridico e nella conseguente funzione di attestazione cui questi è tenuto. Con la previsione delle figure di falso ideologico, infatti, il legislatore ha voluto assicurare che i soggetti sui cui grava l’obbligo, il potere o la mera facoltà di produrre ed immettere nel circuito legale documenti con funzione probatoria si rendano, per ciò stesso, anche garanti del contenuto di verità ivi rappresentato. Da ciò discende che l’oggetto materiale della condotta, in questo caso, debba essere identificato proprio nelle attestazioni o nelle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale e dallo stesso formate in modo non veritiero. Ancora una volta il fatto di reato può essere realizzato solo in forma commissiva, in quanto esso rappresenta la violazione dell’obbligo generale di non rappresentare in determinati documenti, muniti di valore probatorio, circostanze non rispondenti al vero. Queste considerazioni chiariscono anche la tendenziale limitazione della rilevanza del falso ideologico alle sole ipotesi in cui il documento mendace provenga da un pubblico ufficiale e non dal semplice cittadino, privo di qualsiasi funzione o potere di certificazione erga omnes. La possibilità di attribuire rilevanza penale anche al falso ideologico commesso dal privato sussiste, invero, nelle sole ipotesi in cui il suo contributo o le dichiarazioni da questi rese siano fonti probatorie necessarie per la formazione dell’atto pubblico (l’art. 483 c.p. punisce, infatti, la falsa attestazione in atto pubblico di «fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità»).
La differenziazione ora delineata acquista maggiore pregnanza se si pone mente al quesito posto dalla traccia in esame, la cui corretta soluzione deve prendere in considerazione proprio le peculiarità che ciascuna categoria di falso presenta quanto alla posizione soggettiva dell’agente, all’oggetto materiale della falsità e alle caratteristiche che quest’ultima presenta.
Orbene, il primo problema attiene direttamente all’inquadramento sistematico della condotta materiale, descritta nel fatto del pubblico dipendente che si allontani ingiustificatamente dal proprio posto di lavoro senza timbrare il cartellino marcatempo e sottoscrivendo fogli di presenza, così facendo risultare orari di entrata e di uscita non corrispondenti a quelli effettivi. Preliminare alla valutazione di responsabilità in capo all’agente, infatti, è lo stabilire se il comportamento realizzato possa rientrare nell’àmbito della falsità ideologica o di quella materiale, così da individuare la disciplina normativa e le conseguenze giuridiche in astratto riferibili alla vicenda prospettata. Sulla base di quanto prima affermato, non pare contestabile che il fatto di omettere la timbratura del cartellino all’atto dell’allontanamento dal luogo di lavoro, nonché la sottoscrizione di fogli che comprovano la presenza in servizio, rappresenti un’ipotesi di falso ideologico. Invero, la condotta qui indicata non si traduce nella creazione materiale di un documento non veritiero (rectius, dell’apparenza di un documento vero), né tantomeno nell’alterazione o manomissione di un documento genuino preesistente, peraltro formato dal soggetto che ne è l’autore reale.
Una volta chiarito che l’ipotesi fattuale descritta dalla traccia rientri nell’àmbito della falsità ideologica, bisogna accertare che la stessa ne integri anche tutti i requisiti costituitivi. La prima verifica da svolgere attiene alla titolarità della necessaria qualifica soggettiva in capo all’agente, che deve essere considerato non soltanto pubblico dipendente, ma anche pubblico ufficiale. Tale può essere definito, in base al disposto dell’art. 357 c.p., colui che eserciti «una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», con quest’ultima intendendosi la funzione «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Orbene, nel caso di specie non ricorre alcuno degli elementi che la norma richiede per attribuire la qualifica di pubblico ufficiale a chi svolge un’attività lato sensu amministrativa, cioè alle dipendenze di un ente pubblico. In primo luogo, infatti, l’attestazione della regolare presenza sul posto di lavoro tramite timbratura del cartellino marcatempo o sottoscrizione dei fogli di presenza è un adempimento che grava sul dipendente solo in virtù ed ai fini del rapporto d’impiego intercorrente con l’amministrazione, in particolare per consentire correttamente il calcolo della retribuzione. Non si tratta, con tutta evidenza, di un atto ricollegabile all’esercizio della funzione pubblica di cui il soggetto è investito, poiché del tutto avulso dal perseguimento delle finalità riconducibili alla pubblica amministrazione o, comunque, dal raggiungimento degli obiettivi specifici propri dell’ente d’appartenenza. L’attestazione della regolare presenza sul luogo di lavoro è un’attività di natura privatistica, rilevante solo all’interno del rapporto di impiego e priva di effetti esterni alle parti “contrattuali”, che non può essere definita manifestazione della volontà dell’amministrazione, né comporta in capo al soggetto che la pone in essere la spendita di poteri autoritativi o certificativi. La dottrina, infatti, ha più volte sottolineato che l’atto di un pubblico dipendente – sia a contenuto discrezionale che vincolato – si considera espressione della volontà dell’ente d’appartenenza se è parte dell’iter finalizzato alla formazione di un provvedimento finale, anche se l’atto medesimo assuma nella sequenza procedimentale soltanto carattere accessorio o propedeutico, ovvero qualora sia espressione di poteri deliberativi destinati ad avere rilevanza giuridica esterna e ad influire sui rapporti giuridici di terzi. In secondo luogo, dopo le modifiche normative (d. legisl. n. 29 del 1993, modificato dal d. legisl. n. 80 del 1998, trasfuso nel d. legisl n. 165 del 2001) che hanno portato alla quasi generale privatizzazione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni e all’applicazione anche a quest’ultimo delle disposizioni del codice civile, l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale sembra ulteriormente ostacolata anche dalla mancanza di una fonte pubblicistica nella disciplina delle funzioni ivi considerate.
Escluso che l’agente possa essere considerato pubblico ufficiale, rimane da stabilire se questi rivesta ai fini della legge penale la qualità di incaricato di pubblico servizio, poiché l’art. 493 c.p. lo equipara al primo ai fini dell’applicazione della disciplina prevista per i delitti di falsità relativamente agli atti che il soggetto redige nell’esercizio delle sue attribuzioni. L’art. 358 c.p. si limita ad utilizzare una definizione per relationem, collegando il possesso di tale qualifica al semplice fatto di prestare, a qualunque titolo ed indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di impiego con l’amministrazione, un pubblico servizio. Per tale deve intendersi, poi, «un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con l’esclusione di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale». La genericità delle indicazioni normative consente di attribuire la qualifica di incaricato di pubblico servizio a tutti coloro che, proprio come il dipendente di una sovrintendenza, prestano un’attività intellettuale direttiva o di concetto volta a realizzare le finalità dell’amministrazione, priva dei poteri autoritativi e certificativi che caratterizzano la pubblica funzione e non imputabile all’ente quale manifestazione della sua volontà. Tuttavia, il meccanismo di estensione della responsabilità penale previsto dall’art. 493 c.p. non determina una indiscriminata equiparazione tra le due qualifiche considerate, ma trova un limite significativo nella circostanza che la condotta criminosa abbia ad oggetto un atto realizzato nell’esercizio delle attribuzioni e dei compiti del pubblico servizio. Tale non può certo dirsi, anche in questo caso, l’attività di attestazione dell’orario di lavoro, svolta in adempimento di un obbligo collegato ai profili interni del rapporto d’impiego tra questo e l’ente d’appartenenza ed irrilevante rispetto alle finalità pubbliche sottese alle mansioni lavorative cui il dipendente è assegnato.
Pertanto, la possibilità di formulare un’imputazione per falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p. sembra esclusa, già prima facie, dalla constatazione che l’agente risulti privo della qualifica soggettiva necessaria all’integrazione della fattispecie. Questa soluzione trova ulteriore e più incisiva conferma quando si va a verificare se il cartellino marcatempo o il foglio di presenza possano essere considerati atti pubblici, posto che solo rispetto a questi ultimi il legislatore ha previsto la rilevanza penale della falsità ideologica . Così come accade per le definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, la nozione di atto pubblico agli effetti della legge penale risulta essere sostanzialmente autonoma rispetto agli altri àmbiti dell’ordinamento in cui pure essa trae origine o viene in rilievo e, in particolare, si dimostra significativamente più ampia di quella fornita all’art. 2699 c.c. Dottrina e giurisprudenza, infatti, hanno affermato che per atto pubblico debba intendersi qualsiasi documento formato dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni istituzionali, che attesti i fatti dallo stesso compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché le dichiarazioni da questi ricevute. L’introduzione di un preciso limite alla rilevanza della definizione di atto pubblico – individuato nella necessità che lo stesso sia realizzato nello svolgimento delle mansioni e delle attribuzioni che pertengono direttamente al ruolo istituzionale del dipendente pubblico – consente di escludere da questo pur ampio àmbito tutte le forme di attestazione o dichiarazione non riconducibili all’attività della pubblica amministrazione e dotate di rilevanza meramente privatistica. Riprendendo in parte le argomentazioni sopra spese, deve convenirsi che il cartellino marcatempo o i fogli di presenza non possono essere considerati atti pubblici, nemmeno agli effetti della legge penale, poiché si tratta di documenti non formati dal dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni e non finalizzati al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’ente d’appartenenza. L’attestazione su supporto documentale della regolare presenza sul luogo di lavoro, infatti, rappresenta un adempimento connaturato al rapporto lavorativo che intercorre iure privatorum tra il cittadino e l’amministrazione, rispetto al quale il dipendente agisce per conto proprio senza spendere in alcun modo poteri autoritativi o certificativi ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con la volontà imputabile all’ente pubblico. La soluzione ivi proposta trova conforto nella recente sentenza n. 15983/2006 della Corte di cassazione, che ha espressamente negato la natura di atto pubblico dei fogli di presenza o del cartellino marcatempo e, in questo modo, ha risolto il precedente contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto. Il Supremo Collegio, infatti, ha sconfessato l’orientamento che considerava l’omessa attestazione dell’allontanamento dal luogo di lavoro come comportamento idoneo a fornire una falsa rappresentazione della presenza in servizio del dipendente, sul presupposto che i documenti in cui tale attestazione era incorporata dovessero essere considerati atti pubblici. Una simile conclusione trovava fondamento nell’idea, oggi del tutto superata dalle recenti evoluzioni giurisprudenziali sopra ricordate, che il cartellino marcatempo e i fogli di presenza fossero riconducibili all’attività istituzionale dell’ente, in quanto volti ad assicurare il regolare svolgimento del servizio e a garantire il monitoraggio sull’organico operativo. In questa prospettiva, pertanto, tali documenti erano considerati idonei ad attestare «attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale volte alla produzione di effetti giuridici nell’àmbito di situazioni soggettive di rilievo pubblicistico» (Cass. pen, sez. V, sent. n. 27509/2004).
Con il profondo mutamento di rotta segnato dall’intervento delle Sezioni unite, invece, il cartellino marcatempo e i fogli di presenza vengono esclusi dal novero degli atti pubblici e riportati alla dimensione privatistica che ad essi compete, anche alla luce di un’interpretazione più coerente con le scelte di sistema compiute dal legislatore nel regolamentare i rapporti d’impiego con enti pubblici.
Giova sottolineare che, nel caso di specie, la possibilità di ritenere sussistente l’imputazione a titolo di falsità ideologica in atto pubblico sembrerebbe doversi escludere anche sulla base delle modalità della condotta criminosa, che nella traccia proposta paiono ridursi all’omessa timbratura e all’omessa attestazione degli allontanamenti dal luogo di lavoro nei fogli di presenza. Secondo quanto sottolineato in alcune non recenti sentenze di legittimità (Cass. pen., sez. V, 23 settembre 1996), il cartellino marcatempo e i fogli di presenza costituirebbero il supporto documentale di più attestazioni di presenza diverse ed autonome l’una dall’altra, sicché la mancata indicazione delle assenze intermedie tramite marcatura o sottoscrizione non costituirebbe una falsa rappresentazione, ma la totale carenza di essa. In altre parole, di fronte al mancato compimento dell’atto cui il dipendente è tenuto in virtù dei propri obblighi contrattuali non sussisterebbe de facto la condotta di falsificazione, essendo i reati di falso incompatibili per struttura e caratteristiche con la mera omissione.
Per concludere la disamina delle problematiche sottese alla traccia proposta, sia detto per incidens che la condotta ivi delineata non appare del tutto immune da censure. Questa, infatti, per quanto non summibile all’interno della tipicità propria del delitto di falso ideologico, potrebbe assumere rilievo penale ai sensi dell’art. 640 c.p., che disciplina il reato di truffa. Recente giurisprudenza ha affermato che, proprio in considerazione della funzione attestativa e “autocertificativa” assunta dalla sottoscrizione del foglio di presenza o dalla timbratura del cartellino ai fini della valutazione dell’orario di lavoro e del calcolo della retribuzione, qualsiasi condotta manipolativa di tali risultanze è ex se idonea a trarre in inganno l’amministrazione presso cui il dipendente presta servizio. La mancata indicazione delle assenze intermedie, infatti, rappresenta artificio atto ad integrare gli estremi della fattispecie di truffa, poiché tale da ingenerare nell’ente l’erronea rappresentazione del regolare e continuativo svolgimento dell’attività lavorativa. Quanto al requisito del danno ingiusto richiesto dall’art. 640 c.p., poi, la Cassazione ha riconosciuto sussistente il reato di truffa aggravata tutte le volte in cui i periodi di assenza dal posto di lavoro, non attestati dal dipendente mediante timbratura del cartellino o sottoscrizione del foglio di presenza, «conglobati nell’arco del periodo retributivo, siano da considerarsi economicamente apprezzabili» (Cass. pen., sez. V, sent. n. 19510/2006).

di Valentina Cacciamo, Tratto da Studium iuris, n. 5/2007, pag. 556

Atto giudiziario su quesito proposto in materia di diritto civile

Tizio è proprietario di un immobile nel centro di Roma dove è domiciliato e nel marzo 2005 decide di concederlo in locazione a Caio, che intende aprirsi una gioielleria.
Il contratto regolarmante registrato, prevede il pagamento in contanti del canone di euro 1500 presso il domicilio di Tizio entro il giorno 2 di ogni mese.
Dopo i primi sei mesi di regolare detenzione, per i mesi di ottobre novembre e dicembre corrisponde a Tizio il canone pattuito mediante assegni circolari.
Tizio, insoddisfatto, si rivolge al suo legale recitando di non aver mai incassato gli assegni su menzionati, di averli restituiti al conduttore e di averlo più volte contattato con diverse raccomandate per invitarlo a rispettare l’obbligo assunto con il contratto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l’atto ritenuto più opportuno.

Atto giudiziario su quesito proposto in materia di diritto penale

Tizia è proprietaria di un immobile acquistato in regime di separazione dei beni dell’anno 1992 a mezzo di compravendita con atto del notaio. Nello stesso anno con decreto di omologazione della separazione i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e la casa coniugale viene assegnata alla moglie ed ai figli.
Con decreto del 1996 il Tribunale di Roma - sezione misure di prevenzione, ordinava la confisca in danno del marito di Tizia, il signor Caio, per il cespite patrimoniale su indicato. I giudici infatti avevano provveduto a sequestrare e successivamente a confiscare il bene, essendo il marito di Tizia indagato per appartenenza ad associazione di tipo mafioso. L’immobile veniva successivamente acquisito al patrimonio comunale e Tizia veniva intimata al rilascio dello stesso.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, premessi brevi cenni sulla tutela dei terzi titolari di diritti sulla cosa confiscata rimasti estranei al provvedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, proponga incidente di esecuzione innanzi al giudice competente.

Svolgimento dell'atto

Proc. n. … m.p.r.

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

ISTANZA DI INCIDENTE DI ESECUZIONE

Il sottoscritto avv. …, difensore, in forza di nomina in calce al presente atto, di Tizia, nata a …, il …, residente in …, nella via … ed ivi domiciliata,

PREMESSO

La confisca può essere disposta come misura di sicurezza oppure come misura di prevenzione;
che, ogni qualvolta venga sottoposto a confisca un bene sul quale insiste un diritto reale a favore di un terzo, rimasto estraneo al procedimento che detta confisca ha comportato, questi è legittimato a tutelare il proprio diritto proponendo incidente d’esecuzione;
che, secondo la giurisprudenza, il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, una volta intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, fa stato esclusivamente nei confronti di quei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione;
che, in conseguenza di ciò, i terzi che non hanno rivestito la qualità di parte nel processo in cui è stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell’esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile;
che al giudice dell’esecuzione incombe, dunque, di controllare la regolarità formale del titolo esecutivo, nonché la confiscabilità del bene;
che qualora insorgesse controversia sulla proprietà della res, ove la questione fosse rilevante ai fini della confisca, egli dovrebbe rimetterne la soluzione al giudice civile;
che, nella fattispecie in esame, trattasi di misura di prevenzione;
che il ricorso all’incidente di esecuzione è ammesso non solo qualora la confisca del bene del terzo estraneo al processo penale sia stata ordinata con la sentenza divenuta irrevocabile (quale misura di sicurezza), ma anche qualora essa sia stata disposta come misura di prevenzione all’esito di un procedimento nel quale questi non è stato citato;
che, poiché nel caso di specie la confisca è stata disposta con decreto emesso dal Tribunale di Roma – sezione misure di prevenzione – senza che la sig.ra Tizia, proprietaria dell’immobile, fosse citata nel procedimento di prevenzione, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi legittimata a proporre incidente di esecuzione;

tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore propone

INCIDENTE DI ESECUZIONE

in relazione al decreto n. … pronunciato in data … 1996 dal Tribunale di Roma – sezione misure di prevenzione – nel procedimento a carico di Caio, con il quale è stata disposta la confisca dell’immobile sito in …, via …, di proprietà della sig.ra Tizia.

L’incidente si propone per i seguenti motivi.

Il decreto di confisca de quo è stato emesso, quale misura di prevenzione, dal Tribunale di Roma in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 2-ter, commi 2 e 3, legge n. 575 del 1965. Tale combinato disposto, infatti, prevede che il sequestro debba avere ad oggetto beni dei quali il prevenuto possa «disporre, direttamente o indirettamente», esclusivamente qualora gli stessi siano di valore «sproporzionato» rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, «sulla base di sufficienti indizi», si ha motivo di ritenere che tali beni siano il «frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»; successivamente, la confisca, contestuale all’applicazione della misura di prevenzione personale, ha ad oggetto i beni sequestrati «dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza».
Nella fattispecie concreta l’immobile confiscato era ed è di proprietà di Tizia in quanto dalla stessa acquistato nel 1992, in costanza di matrimonio ma in regime di separazione dei beni, con atto pubblico a rogito del Notaio Filano.
Deve pertanto escludersi che nel 1996 il prevenuto potesse avere la «disponibilità» diretta o indiretta dell’immobile stesso, visto che sin dal 1992 i coniugi vivevano separati e l’appartamento era stato assegnato alla moglie e ai figli; né pare possibile affermare la «disponibilità» del bene per il fatto che i coniugi fossero «conviventi nell’ultimo quinquennio», dal momento che con tale previsione l’art. 2-bis, comma 3, legge n. 575 del 1965 consente indagini nei confronti di tali soggetti ma non legittima il sequestro; nemmeno nessun accertamento fu eseguito circa il valore dell’appartamento che dovrebbe risultare «sproporzionato» al reddito o all’attività svolta; neppure sono indicati i «sufficienti indizi» per ritenere che il bene sia stato acquistato da Caio con denaro provento del delitto di cui all’art. 416-bis c.p., reato che diede origine alla confisca, né che ne costituisca il reimpiego.
Nemmeno i presupposti della confisca risultano rispettati. Infatti l’art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 1965, prescrive la confisca dei beni sequestrati a condizione che, oltre i presupposti del sequestro, non sia stata dimostrata la legittima provenienza della res. La giurisprudenza richiede sul punto un normale accertamento probatorio, negando la sussistenza di una presunzione di illegittima provenienza dei beni e dell’inversione dell’onere della prova, precisando che a carico dell’indiziato incomberebbe soltanto un “onere di allegazione”.
Nel caso di specie, non essendo stata la proprietaria citata nel procedimento di prevenzione, non ha potuto dimostrare la legittima provenienza del bene, né il prevenuto ha potuto farlo perché non acquistò lui l’immobile.
Pertanto, considerata l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge sia per il sequestro sia per la successiva confisca, a tutela del diritto di proprietà della Sig.ra Tizia, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che il Tribunale adito voglia disporre la revoca della confisca.

Si allega:
copia autentica dell’atto notarile di compravendita;
copia autentica del decreto di omologazione della separazione;
Con osservanza.
Luogo, data
firma avvocato

NOMINA DI DIFENSORE E PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Tizia, nata a …, il …, residente in … nella via … ed ivi domiciliata, nomino difensore e conferisco procura speciale all’avv. … del Foro di … con Studio in …, nella via …, affinché predisponga, sottoscriva e depositi il presente atto e mi rappresenti nel relativo procedimento, conferendogli i più ampi poteri di legge.
 Luogo, data
firma Tizia
è autentica
firma avvocato

Di Leonardo Filippi, Tratto da Studium iuris, n. 9/2007, pag. 1011

Atto giudiziario su quesito proposto in materia di diritto amministrativo

La sig.ra Alfa, proprietaria di terreni interessati alla realizzazione di un opera pubblica, dopo avere ottenuto l’annullamento da parte del Consiglio di Stato della dichiarazione di pubblica utilità e di tutti i provvedimenti inerenti alla procedura di espropriazione delle aree di sua proprietà, richiede all’amministrazione la restituzione delle stesse, previa riduzione in pristino, nonostante l’opera pubblica in questione sia stata ormai realizzata.
A fronte del silenzio serbato dal comune Gamma, la signora diffida l’amministrazione a dare esecuzione al predetto giudicato e, preso atto della perdurante inerzia, si rivolge ad un legale facendogli presente la situazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale della signora Alfa, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni della propria assistita, e tratti le questioni sottese all’àmbito di operatività del giudizio di ottemperanza.


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