Praticanti Diritto

Diventare praticante


Tutti i contenuti dell'area "Diventare praticante" sono tratti dal volume

PERFETTI U., Ordinamento e deontologia forensi, 2011
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L’accesso all’esame abilitante – e quindi l’iscrizione nell’albo degli avvocati – è consentito solo dopo il compimento di un periodo di pratica la cui durata, in precedenza annuale, è stata portata a due anni dall’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406; il sistema è stato ritenuto compatibile con l’ordinamento comunitario poiché quest’ultimo non limita il diritto degli stati membri di disciplinare il procedimento al termine del quale i rispettivi cittadini possono conseguire il titolo che li rende idonei ad esercitare la professione forense e, quindi, non comprime il potere di disciplinare le modalità e i tempi della pratica prima del conseguimento del titolo (Cass., sez. unite, 22 novembre 2004, n. 21945, in Giust. Civ. Mass., 2004, fasc. 11). Dal d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101, che rappresenta una delle più importanti fonti regolamentari della pratica, ma anche dall’intero assetto ordinamentale che poggia sulle specifiche disposizioni del r.d.l. 1578/1933 e del r.d. 37/1934 che via via richiameremo, è possibile ricavare il seguente quadro d’insieme della pratica e della figura del praticante.


Per approfondire clicca sul singolo approfondimento:

A) ISCRIZIONE NEL REGISTRO

BAMMISSIONE NELLO STUDIO DI UN AVVOCATO

C) FREQUENZA DI CORSI POSTUNIVERSITARI E DIPLOMA NELLE SCUOLE CD. BASSANINI

D) LIBRETTO DELLA PRATICA

E) PATROCINIO E DECORRENZA DEL SESSENNIO


F) RISPETTO DELLA DEONTOLOGIA

G) INCOMPATIBILITA'

H) CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

I) AMMISSIONE ALL'ESAME

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