Praticanti Diritto

Informazioni sull'esame


ESAME AVVOCATO


Per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario sostenere un esame che ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.
La determinazione della Corte d’Appello presso la quale il praticante può sostenere gli esami avviene sulla base del certificato di compimento della pratica (D.P.R. n. 101/1990).

Prova scritta

Le prove scritte sono tre e vengono svolte su temi formulati dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Esse hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un  atto giudiziario su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Per lo svolgimento della prova scritta i candidati possono “consultare i codici anche commentati, esclusivamente con la giurisprudenza(art. 4, l. n. 242/1988).
Pertanto, è consentita la consultazione di codici correlati dai riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, alla condizione che sia riportato esclusivamente il testo della sentenze in questione, con esclusione di ogni integrazione o collegamento esplicativo, illustrativo o esemplificativo.

Prova orale

La prova orale consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti:
1. diritto civile;
2. diritto costituzionale;
3. diritto commerciale;
4. diritto del lavoro;
5. diritto penale;
6. diritto amministrativo;
7. diritto tributario;
8. diritto processuale civile;
9. diritto processuale penale;
10. diritto internazionale privato;
11. diritto ecclesiastico;
12. diritto comunitario.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di conoscere l’ordinamento forense e i diritti e doveri dell’avvocato.

Valutazioni

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno tre prove.
Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

Riferimenti normativi:

D.P.R: n. 101 del 10/04/1990
D.L. n. 112 del 21/05/2003(convertito dalla L. n. 180/2003)

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