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ESAME AVVOCATO
Per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario sostenere un esame che ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale. La determinazione della Corte d’Appello presso la quale il praticante può sostenere gli esami avviene sulla base del certificato di compimento della pratica (D.P.R. n. 101/1990).
Prova scritta Le prove scritte sono tre e vengono svolte su temi formulati dal Ministero di Grazia e Giustizia. Esse hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati possono “consultare i codici anche commentati, esclusivamente con la giurisprudenza”(art. 4, l. n. 242/1988). Pertanto, è consentita la consultazione di codici correlati dai riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, alla condizione che sia riportato esclusivamente il testo della sentenze in questione, con esclusione di ogni integrazione o collegamento esplicativo, illustrativo o esemplificativo.
Prova orale La prova orale consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: 1. diritto civile; 2. diritto costituzionale; 3. diritto commerciale; 4. diritto del lavoro; 5. diritto penale; 6. diritto amministrativo; 7. diritto tributario; 8. diritto processuale civile; 9. diritto processuale penale; 10. diritto internazionale privato; 11. diritto ecclesiastico; 12. diritto comunitario.
Il candidato dovrà inoltre dimostrare di conoscere l’ordinamento forense e i diritti e doveri dell’avvocato.
Valutazioni Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno tre prove. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Riferimenti normativi: D.P.R: n. 101 del 10/04/1990 D.L. n. 112 del 21/05/2003(convertito dalla L. n. 180/2003)
LA PRATICA FORENSE
1)Iscrizione al Consiglio dell’Ordine Il praticante che intende svolgere la pratica forense deve, in primo luogo, iscriversi nel registro speciale mediante apposita domanda al Consiglio dell’Ordine presso il tribunale nella cui circoscrizione egli ha la residenza. A tale domanda deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell’avvocato presso cui il praticante intende svolgere la pratica. Avvenuta l’iscrizione il Consiglio rilascia al praticante il libretto di pratica. Il praticante è tenuto a versare una tassa annuale di iscrizione al Consiglio dell’Ordine.
2)Svolgimento della pratica La pratica ha una durata pari a due anni, suddivisi in quattro semestri.
a)Primo anno Durante il primo anno di pratica svolto presso lo studio di un avvocato, il praticante deve: - assistere ad un numero di udienze in Tribunale non inferiore a 20 per ogni semestre. A tal proposito si osservi che il praticante non può assistere a più di due udienze al giorno. Può trattarsi di udienze civili o penali ma non di mero rinvio; - partecipare all’attività dello studio.
Tali attività dovranno essere annotate sul libretto di pratica. Il libretto si divide in tre parti: nella prima verranno annotate le 20 udienze cui il praticante ha partecipato con l’indicazione del giorno, del giudice, delle parti, del numero di ruolo della causa e dell’argomento trattato; la seconda parte riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato (min. 5); la terza parte riguarda infine le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato (min. 5).
Il libretto di pratica deve essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre di pratica (entro un mese dalla fine del semestre). Prima dell’esibizione il libretto dovrà essere controfirmato (per attestazione della veridicità delle annotazioni in esso contenute) dall’avvocato presso il cui studio viene svolta la pratica.
Al termine del primo anno di pratica il praticante deve depositare il libretto presso il Consiglio dell’Ordine (in cui risulterà già effettuata la prima vidimazione semestrale, mentre la seconda avverrà al momento del deposito). Il praticante è tenuto a consegnare contestualmente una relazione scritta sulle attività indicate nel libretto.
Il Consiglio dell’Ordine effettuerà gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante e, previa restituzione del libretto, avrà luogo il colloquio di accertamento. Si tratta di un colloquio in cui verranno sottoposte al praticante domande di carattere tecnico volte ad accertare l’effettivo svolgimento della pratica forense.
b)Secondo anno Lo svolgimento del secondo anno di pratica avviene in modo analogo al primo, pertanto vale quanto detto nel paragrafo precedente. A differenza del primo anno, tuttavia, la pratica può essere svolta con abilitazione all’esercizio (limitato) della professione. Il praticante è libero di chiedere l’abilitazione oppure no, non cambiando nulla ai fini del corretto compimento della pratica. Qualora venga chiesta l’abilitazione il praticante potrà autonomamente patrocinare nelle cause davanti al Giudice di Pace e al Tribunale in composizione monocratica (art. 7, l. n. 479 del 16/02/1999). Terminato il secondo anno di pratica e sostenuto il colloquio di accertamento, il Consiglio dell’Ordine rilascerà al praticante il certificato di compiuta pratica. Il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal Consiglio dell’Ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica, ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata.
Casi particolari 1) La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari ai sensi dell’articolo 18 del Regio Decreto Legge n. 1578 del 27/11/1933. Ciò significa che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, è valutato, ai fini del compimento della pratica per l’accesso alla professione di avvocato, per un anno. Resta in ogni caso necessario il certificato di compiuta pratica rilasciato dal Consiglio dell’Ordine. 2)Qualora il praticante intenda trasferirsi in uno studio diverso da quello dichiarato all’atto della domanda deve comunicarlo al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dal trasferimento ed allegando la nuova dichiarazione di disponibilità dell’avvocato presso cui la pratica avrà seguito. 3) Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a 6 mesi, il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.
Riferimenti normativi: D.P.R. 10/04/1990, n. 101 D.L. n. 112 del 21/05/2003 (convertito dalla L. n. 180/2003)
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