Praticanti Diritto

Informazioni sull'esame



Terminato il periodo di pratica l'aspirante notai - in possesso delle cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea - può partecipare al concorso per esami

L’esame per notaio è articolato come segue:

1) prove scritte;
2) prova orale.
Il concorso prevedeva, fino al 2009, il superamento della prova di preselezione informatica (che era stata introdotta nel 1995 con legge 328/1995).  La prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso notarile è stata soppressa dall'art. 66 della Legge 18 giugno 2009, n.69.

Il concorso si svolge a Roma.


L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi di cui uno di diritto commerciale. È consentita la consultazione dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, nonché di dizionari della lingua italiana
I candidati che hanno superato l'esame scritto sono ammessi
all'esame orale che consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si
esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.


La commissione esaminatrice è composta da:
a) un magistrato di cassazione, con funzioni direttive superiori, che la presiede;
b) un magistrato idoneo alla nomina in cassazione, con funzioni di vice presidente;
c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

Cambia anche il sistema di correzione delle prove scritte: gli elaborati saranno valutati complessivamente e non più singolarmente.

Ai vincitori del concorso viene assegnata la sede presso la quale il neo notaio è tenuto ad avviare uno studio entro tre mesi.


Requisiti
per accedere al concorso:

- essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
- non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso; - avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea.
- avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.
La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaio del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaio stesso e con l'approvazione del Consiglio.
L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato.
Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi.
N.B. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.
Dopo l'avvenuto superamento della prova orale, è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio di centoventi giorni presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato

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