Rispetto della deontologia
Il praticante è vincolato ad osservare gli stessi doveri deontologici validi per gli avvocati (art. 1 codice deontologico forense) ed è sottoposto a procedimento disciplinare se si rende colpevole di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense (art. 57, prima parte, r.d. 37/1934); se poi è ammesso al patrocinio, oltre a ciò è sottoposto a procedimento disciplinare anche se si rende colpevole di abusi, o mancanze nell’esercizio del patrocinio (art. 57, seconda parte, r.d. 37/1934). Si è, pertanto, ritenuto – ad esempio – che anche per il praticante ammesso al patrocinio opera il divieto di esercizio della professione per il tramite di una società di capitali e quello di utilizzare forme di pubblicità non consentite (Cass., sez. unite, 10 dicembre 2003, 18838, in Diritto e Giustizia, 2004, 59, con nota di M. NISATI, Anche i praticanti soggetti al codice deontologico). Va pure notato che dal principio dell’unitarietà dell’ordinamento
disciplinare della professione forense – desumibile dal rinvio contenuto nell’art. 58 del Rd 22 gennaio 1934, n. 37, oltre che dalla funzione della pratica forense – è stata derivata la conseguenza che la sanzione della sospensione applicabile ai praticanti, pur trovando attuazione attraverso la differente modalità della sospensione dalla pratica e dall’eventuale esercizio del patrocinio, non è diversa dalla sospensione dall’esercizio della professione prevista per gli avvocati e può essere scontata anche dopo l’iscrizione del professionista
nell’albo degli avvocati (Cass. Sez. unite, 9 aprile 2008 n. 9166, in Guida al Diritto, 2008, fasc. 25, 59 con nota di A. MICALI Le norme del codice deontologico sono valide per l’intera categoria).
TRATTO DAL VOLUME:
PERFETTI U., Ordinamento e deontologia forensi, 2011
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