Praticanti Diritto

Patrocinio e decorrenza del sessennio


Dopo un anno dall’iscrizione nel registro, i praticanti sono ammessi, per un sessennio, ad esercitare il patrocinio avanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso il Consiglio dell’Ordine che ha la tenuta del registro (per la nomina quali difensori d’ufficio vedi infra la dichiarazione di incostituzionalità della norma che la consentiva).
Il divieto per i praticanti abilitati al patrocinio di esercitare extra districtum è stato ritenuto in linea con i precetti costituzionali in controluce alle normative europee, sul riflesso che essi sono titolari di uno status abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato da esigenze di tirocinio, onde non possono essere equiparati all’avvocato proveniente da altro Stato comunitario ed invocare l’illegittimità degli sbarramenti territoriali nazionali in rapporto al cd. diritto di stabilimento previsto dalla normativa europea (Corte costituzionale, 7 maggio 2002, n. 163, in Rassegna forense, 2002, 634).
A proposito dell’abilitazione, talune difficoltà di interpretazione si sono manifestate circa la decorrenza e la durata del periodo di abilitazione al patrocinio; al proposito si può ritenere quanto segue. Quanto alla data di decorrenza dell’abilitazione al patrocinio, essa coincide con la delibera del Consiglio dell’Ordine avente carattere costitutivo in quanto atto terminale del procedimento volto alla verifica della sussistenza dei requisiti  e delle qualità necessarie a svolgere la professione forense (seppur per un tempo e consistenza limitati) e produce effetti ex nunc. Con questa conclusione non contrasta la previsione dell’art. 4, co. 2, r.d. 37/1934 secondo cui «(...) per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell’art. 8 del r.d.l. 28 novembre 1933 n. 1578 il periodo di pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento»; un conto è, infatti, la durata della pratica (cui si riferisce la norma), altro la decorrenza del periodo di abilitazione.
Quanto alla durata complessiva del periodo di abilitazione l’incertezza può derivare dalla formula della norma che recita: «(...) i praticanti avvocati, dopo un anno dall’iscrizione nel registro sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio». La disposizione non chiarisce espressamente se, ove la domanda di ammissione al patrocinio sia presentata dopo l’inizio del secondo anno di pratica, l’abilitato abbia diritto di fruire di sei anni interi, ovvero l’abilitazione abbia termine, comunque, dopo sei anni dal primo giorno del secondo anno di pratica. Tuttavia, ogni dubbio viene meno se si considera che la norma non garantisce affatto un diritto di godere di un intero sessennio di abilitazione, essa indicando solo il periodo massimo (appunto sei anni) di durata di quest’ultima. Partendo da questa premessa, la disposizione va interpretata nel senso che il praticante ha la facoltà di chiedere ed ottenere, dopo il primo anno di pratica, l’abilitazione al patrocinio; ogni ritardo nella presentazione della domanda non
può avere l’effetto di prolungare artificiosamente il sessennio. Questa interpretazione, volta anche ad impedire forme di precariato professionale, produce l’effetto che l’iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio non può superare in nessun caso il limite massimo di sei anni decorrenti dall’inizio del secondo anno di pratica qualsiasi sia il momento in cui l’iscrizione è stata richiesta, qualsiasi sia il momento in cui la domanda è stata presentata ed anche se – per ipotesi – l’abilitazione fosse stata richiesta dopo il secondo anno (facoltà che non può dirsi esclusa).
Quanto agli effetti della cessazione del sessennio, va detto che l’interessato non potrà più esercitare il patrocinio, ma non è detto che debba essere cancellato dal registro dei praticanti, ciò in quanto manca una specifica previsione normativa che contempli la cancellazione, per cui l’interessato può mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pra tica forense non in veste informale,ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza con un professionista già abilitato (Cass., sez. unite, 30 giugno 2008, n. 17761, in Guida al Diritto, 2008, fasc. 44, 49 con nota di S. CASTRO, Vietata la cancellazione d’ufficio dopo sei anni dei praticanti avvocati esclusi dal patrocinio).
In ordine alla competenza dei praticanti abilitati al patrocinio, a seguito dell’introduzione della figura del giudice unico, si è reso necessario delimitare il relativo campo; a ciò ha provveduto la legge 16 dicembre 1999, n. 479 per la quale essi possono esercitare l’attività: a) nelle cause di competenza del giudice di pace; nonché b) dinanzi al tribunale in composizione monocratica e negli affari civili limitatamente (b.1) alle cause anche se relative a beni immobili di valore non superiore a v. lit. 50 milioni, (b.2) alle cause possessorie, salvo gli artt. 704 e 688, 2o co., c.p.c., (b.3) alle cause relative a rapporti di locazione e comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda non di competenza delle sezioni specializzate agrarie e, negli affari penali, limitatamente (b.4) alle cause per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p. (art. 7 legge 16 dicembre 1999, n. 479 e 2 terdecies d.l. 7 aprile 2000, n. 82 convertito in legge 5 giugno 2000, n. 144). L’art. 8, co. 2, ultimo periodo del RdL 1578/1933, convertito, con modificazioni, dalla l. 36/1934, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) nello stabilire che, dopo un anno dalla iscrizione al registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, i praticanti sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, «(…) limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l’istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze del pretore», consentiva che «(…) Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».
Quest’ultima parte della norma (limitatamente alla nomina a difensori d’ufficio) è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 17 marzo 2010 n. 106 (in G.U. n. 12 del 24 marzo 2010) sul riflesso della non equiparabilità dell’attività dell’avvocato e del praticante seppur abilitato; in particolare ha rilevato la Corte che la differenza tra il praticante e l’avvocato iscritto all’albo si apprezza, non solo sotto il profilo della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il che giustifica la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio) «(…) ma anche sotto l’aspetto della capacità  processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale. In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all’eventuale giudizio di gravame. Il praticante si trova, inoltre, nell’impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. Nè potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati dall’imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensore d’ufficio». Onde è stata dichiarata – come si diceva – l’illegittimità costituzionale della norma suindicata nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.
Per il resto, l’abilitazione al patrocinio negli affari in cui è riconosciuta la relativa competenza, conferisce al praticante lo ius postulandi pieno ed effettivo e la sua attività è equiparata ad attività professionale. Si comprende perché sia condizione per il suo esercizio, in sintonia con quanto previsto per gli avvocati (art. 12, 3o co., r.d.l. 1578/1933) seppur prestato su formula diversa, il previo giuramento avanti al presidente del tribunale (art. 8, co. 3, r.d.l. 1578/1933).

TRATTO DAL VOLUME:
PERFETTI U., Ordinamento e deontologia forensi, 2011
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