Iscrizione nel registro
Il riconoscimento della pratica presuppone, anzitutto, l’iscrizione a domanda in un
speciale registro tenuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario l’interessato ha la residenza. Ai fini dell’iscrizione è necessario, oltre al requisito della cittadinanza italiana, o di qualsiasi altro Stato appartenente alla Comunità europea (art. 10 legge 22 febbraio 1944, n. 146), nonché al godimento dei diritti civili, avere una a) condotta specchiatissima ed illibata ed b) essere in possesso di una laurea in giurisprudenza conferita, o confermata, in un’università della Repubblica (art. 17, co. 2, r.d.l. 1578/1933); occorrerà, anche, produrre il certificato di nascita, quello del casellario giudiziale ed il certificato dell’avvocato che ha ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per la pratica.
Quanto alla laurea, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel caso Morgenbesser, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha reputato che contrasta con il diritto comunitario il rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro (nella specie, l’Italia) di iscrivere nel registro della pratica il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea conferita, confermata, o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato – come, invece, previsto dall’art. 17, n. 4, r.d.l. 1578/1933 – e che spetta all’autorità competente verificare se ed in quale misura si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche, o l’esperienza professionale
conseguite in quest’ultimo, nonché l’esperienza fatta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi (Cass., sez. unite, 19 aprile 2004, n. 7373, in Giustizia civile Massimario, 2004, 903-904).
Quanto al requisito della condotta specchiatissima ed illibata – richiesto anche se non è domandato il patrocinio (Cass. Sez. unite 25 novembre 2008 n. 28050 in CED Cassazione rv 605591; Consiglio nazionale forense 25 ottobre 2010 n. 148, pres. Alpa, rel. Mauro) – la formula è vaga e rimette alla discrezionalità del Consiglio dell’Ordine – ontrobilanciata da idonea e persuasiva motivazione – di valutarne, o meno, la sussistenza alla luce delle circostanze del caso concreto; occorre insistere su questo dato della discrezionalità perché il Consiglio dell’Ordine può stabilire di iscrivere, o non iscrivere, a seconda della valutazione di tutti i fatti e le circostanze che sono sottoposti al suo esame.
In linea generale, il requisito è escluso in presenza di condotte anche diverse da quelle aventi rilievo penale, o accertate in sede penale le quali, ponendosi in contrasto con la disciplina positiva, o con le regole deontologiche della professione
forense, siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista (Cass., sez. unite, 26 maggio 2004, n. 10137, in Giustizia civile, 2004, I, 1972; Consiglio Nazionale Forense 10 novembre 2009, n. 98 pres. ff. Perfetti, rel. Borsacchi, in un caso in cui l’iscrizione è stata negata per l’attualità della condotta pregiudizievole).
Quanto ai precedenti, o alle pendenze penali, è stata, per esempio, negata l’iscrizione ad un avvocato che era stato rinviato a giudizio per due reati non colposi di rilevante allarme sociale (truffa ed emissione di fatture inesistenti) sul riflesso che, pur dovendosi nelle more del processo penale presumere l’innocenza del professionista, nondimeno il rinvio a giudizio non poteva considerarsi circostanza tale da far supporre l’esistenza del requisito della particolare condotta richiesta dalla legge visto l’allarme che quella condotta creava (Consiglio nazionale forense, 13 settembre 2005, n. 100, pres. Alpa, rel. De Michele, in Rassegna forense, 2006, 2113). Del pari, è stato ritenuto corretto il diniego di iscrizione a chi era stato condannato in sede penale, in via definitiva, per il delitto di concorso in sequestro di persona (Consiglio nazionale forense, 29 novembre 2004, n. 97, pres. Alpa, rel. Italia, in Rassegna forense, 2006 1095); o dell’avvocato
che aveva ricevuto due condanne penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare e per diffamazione e che, in sovrappiù, aveva taciuto dell’esistenza di questi precedenti (Consiglio nazionale forense 25 ottobre 2010 n. 148, pres. Alpa, rel. Mauro).
Ma, proprio perché non esiste alcun automatismo, le situazioni vanno esaminate caso per caso (Consiglio nazionale forense 20 maggio 2004, n. 136, pres. Danovi, rel. Bonzo, in Rassegna forense, 2005, 1279; Consiglio nazionale forense 3 maggio 2005, n. 84, pres. ff. Italia, rel. Danovi, ivi, 2006, 2112; Consiglio nazionale forense 24 settembre 2005, n. 331, pres. Alpa, rel. Grimaldi, ivi, 2006, 2114); occorrerà valutare le circostanze del caso concreto, la natura del precedente ed il tempo in cui è stato commesso il fatto, con la conseguenza che, se tra la sua commissione e la domanda di iscrizione sono decorsi alcuni anni, anche una condanna penale potrebbe non impedire l’iscrizione se trattasi di un reato non allarmante. Se poi si tratta di illecito contravvenzionale, a maggior ragione la sua commissione non può essere ritenuta, di per sé ed in quanto tale, necessariamente incompatibile con il possesso del requisito di una condotta
specchiatissima ed illibata (Cass., sez. unite, 22 giugno 1990, n. 6331, in Giustizia civile Massimario, 1990, 1214).
Facendo applicazione di questi principi – ad esempio – il Consiglio nazionale forense, sul presupposto che non hanno rilievo condizionante quelle condotte che, per la loro natura, occasionalità, distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano agionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla affidabilità ed idoneità a svolgere l’attività, ha annullato la decisione con cui il consiglio territoriale aveva respinto la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati stante l’esistenza di un procedimento penale a carico del richiedente conclusosi con il patteggiamento per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti con la motivazione che tale reato, se certamente rileva in astratto, era stato commesso in epoca risalente nel tempo ed era attribuibile ad un giovane – all’epoca ventenne – il cui successivo comportamento era stato poi costantemente improntato a correttezza (Consiglio nazionale forense, 12 maggio 2010, n. 31, pres. Alpa, rel. Alpa). Parallelamente, non è ostativa la pendenza di procedimenti disciplinari, occorrendo valutarne la consistenza, nonché il tipo di contestazioni elevate, individuandone la rilevanza. Il requisito di cui si discute, poi, può essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell’Ordine a fondamento della decisione impugnata, utilizzando, altresì, fonti di prova acquisite dopo detta decisione attesa la natura di giudice anche di merito, oltre che di legittimità, del Consiglio nazionale forense; onde quest’ultimo non potrà limitarsi a censurare la decisione del Consiglio dell’Ordine che abbia respinto la domanda di iscrizione per difetto del requisito, sulla base della semplice pendenza di procedimenti disciplinari a carico dell’istante senza aver specificamente analizzato i fatti oggetto delle relative contestazioni e la loro rilevanza, ma dovrà condurre, a sua volta, un’autonoma indagine su tali fatti (Cass., sez. unite, 4 maggio 2004, n. 8429, in Diritto e Giustizia, 2004,59, con nota di S. EVANGELISTA, Il praticante abusivo non può iscriversi all’albo).
L’iscrizione nel registro ha natura costitutiva (Cass., sez. unite, 28 gennaio 1998, n. 845, in Giurisprudenza italiana, 1999, 2286 con nota di R. DANOVI, Cancellazione amministrativa e cancellazione disciplinare nell’ordinamento forense).
TRATTO DAL VOLUME:
PERFETTI U., Ordinamento e deontologia forensi, 2011
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