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Incompatibilità
La distinzione delle figure di praticante abilitato e non abilitato al patrocinio
e la considerazione di quella svolta dal primo come vera e propria (seppur limitata) attività professionale, rileva anche sotto il profilo delle
incompatibilità
.
Per il praticante non abilitato non valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 r.d.l.
1578/1933, sicché egli può anche essere un dipendente pubblico (Consiglio nazionale
forense, 12 maggio 1997, in
Rassegna forense
, 1997, 843) e, comunque,
può svolgere una attività lavorativa (Consiglio nazionale forense, 18 maggio
2004, n. 131, pres. Danovi, rel. Lubrano, in
Rassegna forense
, 2005, 1279).
Non devono trarre in inganno talune pronunce con cui è stata rifiutata
l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti, ad esempio, ad
appartenenti all’Arma
dei Carabinieri
(nella specie, un
capitano
: v. Consiglio nazionale forense,
27 giugno 2003, n. 171, in Rassegna forense, 2003, 102), o alla
Polizia di Stato
(Consiglio nazionale Forense 23.10.2010, n. 138, pres. ff. Vermiglio, rel. Allorio;
Consiglio nazionale forense, 17.12.2008, n. 162, pres. Alpa, rel. del Paggio);
la ragione della mancata iscrizione andava in quei casi ricercata, non già nel rapporto
di dipendenza, quanto piuttosto nella constatazione dell’impossibilità di
conciliare il rispetto del dovere (anche deontologico) di segreto e riservatezza che
incombe sul praticante, con l’obbligo del rapporto all’Autorità giudiziaria proprio
del militare, o dell’appartenente al ruolo della Polizia di Stato.
In un altro caso il Consiglio nazionale forense ha, invece, ritenuto legittima
l’iscrizione nel registro dei praticanti di
un appartenente alla polizia di Stato
nel ruolo di operatore tecnico
con mansioni esecutive; in tal caso, infatti, il
problema dell’obbligo di riservatezza è stato superato col ritenere che è l’avvocato
titolare dello studio a dover evitare il verificarsi di situazioni di possibile
conflitto (Consiglio nazionale forense, 5 ottobre 2006, n. 120, pres. Alpa, rel.
Pace, in
Rassegna forense
, 2007, 695).
Non ci sembra che quest’ultima sentenza sia in contraddizione con le altre
precedentemente citate, dato che tutte danno rilievo all’aspetto della riservatezza
e del segreto quali fattori ostativi all’iscrizione quando non si concilino col particolare
status
del praticante; la soluzione positiva data nell’ultimo caso dipendeva,
infatti, dalla particolare qualifica dell’interessato che non aveva – come
puntualmente rilevato nella sentenza – la qualifica di agente di P.S., o di P.G.
(nel qual caso l’obbligo del rapporto non sarebbe stato conciliabile con l’altro
del riserbo e segreto).
Al praticante abilitato al patrocinio restano, invece, applicabili tutte le regole
e prescrizioni concernenti gli avvocati e relative anche alle situazioni di incompatibilità
(art. 13 r.d. 37/1934); onde qui si pone
il problema se assieme alle incompatibilità
si applichino anche le relative eccezioni e deroghe
.
La questione va risolta negativamente sul riflesso che la deroga al generale
principio di incompatibilità – di cui al co. 2 dell’art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933 –
fra l’esercizio della professione forense e qualunque impiego, o ufficio retribuito
sul bilancio dello Stato, ed in generale di qualsiasi altra amministrazione pubblica
soggetta a tutela, o vigilanza dello Stato, deroga introdotta dal co. 4 dello
stesso art. 3 in favore, oltre che dei professori universitari, assistenti ed insegnanti
di istituti superiori, anche – come si è già visto – degli avvocati degli uffici
legali istituiti presso gli enti di cui al co. 2 dello stesso articolo per quanto
concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, ha natura
eccezionale
. Pertanto, la norma che la prevede non può essere
interpretata in via analogica e non può essere estesa ai praticanti avvocati che
siano dipendenti di enti pubblici cui, ex art. 13 r.d. 37/1934 cit. si applicano, con
riferimento all’esercizio del patrocinio per conto degli enti medesimi, le disposizioni
sul regime delle incompatibilità di cui al cit. art. 3 r.d.l. 1578/1933, senza
rinvio alla deroga contemplata dallo stesso articolo per gli avvocati.
Tale mancata estensione della deroga è stata ritenuta non contrastare, né con
l’art. 3 Cost., trattandosi di situazioni disomogenee e tenuto conto del fatto che il
praticante non è titolare di un vero e proprio status professionale, né con l’art. 35
Cost., in quanto al praticante dipendente di un ente pubblico non è impedita
l’esplicazione di attività lavorativa, né con l’art. 41 Cost., perché l’attività economica
privata, pur essendo libera, è tuttavia sottoposta ai controlli stabiliti dalla
legge ordinaria, né infine con l’art. 97 Cost. che si riferisce alla organizzazione
dei pubblici uffici (Cass. sez. unite, 15 dicembre 1998, n. 12560, in
Giustizia civile
,
1999, I, 2083, nota AGNINO).
TRATTO DAL VOLUME:
PERFETTI U.,
Ordinamento e deontologia forensi
, 2011
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