Praticanti Diritto

Incompatibilità


La distinzione delle figure di praticante abilitato e non abilitato al patrocinio e la considerazione di quella svolta dal primo come vera e propria (seppur limitata) attività professionale, rileva anche sotto il profilo delle incompatibilità.
Per il praticante non abilitato non valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 r.d.l. 1578/1933, sicché egli può anche essere un dipendente pubblico (Consiglio nazionale forense, 12 maggio 1997, in Rassegna forense, 1997, 843) e, comunque, può svolgere una attività lavorativa (Consiglio nazionale forense, 18 maggio 2004, n. 131, pres. Danovi, rel. Lubrano, in Rassegna forense, 2005, 1279).
Non devono trarre in inganno talune pronunce con cui è stata rifiutata l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti, ad esempio, ad appartenenti all’Arma dei Carabinieri (nella specie, un capitano: v. Consiglio nazionale forense, 27 giugno 2003, n. 171, in Rassegna forense, 2003, 102), o alla Polizia di Stato (Consiglio nazionale Forense 23.10.2010, n. 138, pres. ff. Vermiglio, rel. Allorio; Consiglio nazionale forense, 17.12.2008, n. 162, pres. Alpa, rel. del Paggio); la ragione della mancata iscrizione andava in quei casi ricercata, non già nel rapporto di dipendenza, quanto piuttosto nella constatazione dell’impossibilità di conciliare il rispetto del dovere (anche deontologico) di segreto e riservatezza che incombe sul praticante, con l’obbligo del rapporto all’Autorità giudiziaria proprio del militare, o dell’appartenente al ruolo della Polizia di Stato. In un altro caso il Consiglio nazionale forense ha, invece, ritenuto legittimal’iscrizione nel registro dei praticanti di un appartenente alla polizia di Stato nel ruolo di operatore tecnico con mansioni esecutive; in tal caso, infatti, il problema dell’obbligo di riservatezza è stato superato col ritenere che è l’avvocato titolare dello studio a dover evitare il verificarsi di situazioni di possibile conflitto (Consiglio nazionale forense, 5 ottobre 2006, n. 120, pres. Alpa, rel. Pace, in Rassegna forense, 2007, 695). Non ci sembra che quest’ultima sentenza sia in contraddizione con le altre precedentemente citate, dato che tutte danno rilievo all’aspetto della riservatezza e del segreto quali fattori ostativi all’iscrizione quando non si concilino col particolare status del praticante; la soluzione positiva data nell’ultimo caso dipendeva, infatti, dalla particolare qualifica dell’interessato che non aveva – come puntualmente rilevato nella sentenza – la qualifica di agente di P.S., o di P.G. (nel qual caso l’obbligo del rapporto non sarebbe stato conciliabile con l’altro del riserbo e segreto). Al praticante abilitato al patrocinio restano, invece, applicabili tutte le regole e prescrizioni concernenti gli avvocati e relative anche alle situazioni di incompatibilità (art. 13 r.d. 37/1934); onde qui si pone il problema se assieme alle incompatibilità si applichino anche le relative eccezioni e deroghe. La questione va risolta negativamente sul riflesso che la deroga al generale principio di incompatibilità – di cui al co. 2 dell’art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933 – fra l’esercizio della professione forense e qualunque impiego, o ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, ed in generale di qualsiasi altra amministrazione pubblica soggetta a tutela, o vigilanza dello Stato, deroga introdotta dal co. 4 dello stesso art. 3 in favore, oltre che dei professori universitari, assistenti ed insegnanti di istituti superiori, anche – come si è già visto – degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti di cui al co. 2 dello stesso articolo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, ha natura eccezionale. Pertanto, la norma che la prevede non può essere interpretata in via analogica e non può essere estesa ai praticanti avvocati che siano dipendenti di enti pubblici cui, ex art. 13 r.d. 37/1934 cit. si applicano, con riferimento all’esercizio del patrocinio per conto degli enti medesimi, le disposizioni sul regime delle incompatibilità di cui al cit. art. 3 r.d.l. 1578/1933, senza rinvio alla deroga contemplata dallo stesso articolo per gli avvocati. Tale mancata estensione della deroga è stata ritenuta non contrastare, né con l’art. 3 Cost., trattandosi di situazioni disomogenee e tenuto conto del fatto che il praticante non è titolare di un vero e proprio status professionale, né con l’art. 35 Cost., in quanto al praticante dipendente di un ente pubblico non è impedita l’esplicazione di attività lavorativa, né con l’art. 41 Cost., perché l’attività economica privata, pur essendo libera, è tuttavia sottoposta ai controlli stabiliti dalla legge ordinaria, né infine con l’art. 97 Cost. che si riferisce alla organizzazione dei pubblici uffici (Cass. sez. unite, 15 dicembre 1998, n. 12560, in Giustizia civile, 1999, I, 2083, nota AGNINO).

TRATTO DAL VOLUME:
PERFETTI U., Ordinamento e deontologia forensi, 2011
Vai alla scheda del volume --> 


AREA CURRICULUM