Praticanti Diritto

Frequenza di corsi postuniversitari


La frequenza dello studio può essere sostituita per un periodo non superiore ad un anno da quella di uno dei corsi post universitari previsti dall’art. 18 del r.d.l. 1578/1933 istituiti, cioè, presso Università della Repubblica e riconosciuti con decreto ministeriale (art. 18, 1o co., r.d.l. 1578/1933 ed art. 1, 3o co., d.p.r. 101/1990).
Da un lato, pertanto, non potrà aver alcun rilievo l’eventuale frequenza di un master all’estero, o di qualsiasi altro corso, master, o scuola di specializzazione non organizzati a livello universitario in Italia; dall’altro, si dovrà trattare di un corso che assicura una formazione ad ampio spettro professionale per cui, anche quando si trattasse di una scuola niversitaria, la sua frequenza non sarebbe utile se la specializzazione riguardasse solo una data disciplina.
Infine, l’organizzazione dei corsi ad opera di istituti universitari non appare utile allo scopo se essi non sono riconosciuti dal Ministero. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento, anche la frequenza di scuole di formazione professionale istituite dai Consigli dell’Ordine (art. 1, 4o co. e 3 d.p.r. 101/1990); ma in questi casi, come nel precedente, è sempre indispensabile l’assistenza alle udienze. In difetto, la pratica non può ritenersi compiuta ed a nulla rileva, ad esempio, che il praticante abbia svolto attività di studio presso autorità giurisdizionali, tipo la Corte costituzionale. 

Diploma delle scuole cd. Bassanini
Anche la frequenza delle
scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del d. lgs. n. 398/1997 (cd. scuole Bassanini) ha rilevanza ai fini della pratica: il relativo diploma esonera, infatti, dalla frequenza delle udienze e dello studio legale per la durata di un anno ai sensi del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475. Con circolare del 24 ottobre 2003, il Consiglio nazionale forense ha stabilito che la frequenza delle predette scuole è compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica tradizionale anche con riferimento alla frequenza delle udienze; ciò sul riflesso che una diversa interpretazione, alla luce della durata biennale dei relativi corsi, penalizzerebbe i diplomati di quelle scuole che finirebbero per vedere esteso a tre anni il periodo di pratica forense al posto dei due, validi per tutti gli altri. Per ottenere il certificato di compiuta pratica sarà pertanto sufficiente che il praticante esibisca, all’atto della richiesta, il diploma conseguito presso la scuola e la documentazione comprovante l’effettuazione di un periodo di tirocinio professionale pari ad un anno, nell’ambito del quale egli dovrà aver assistito alle udienze nelle aule di giustizia e compiuto le altre attività prescritte dalla legge.
Se alla fine del corso biennale non sarà riuscito ad ottenere il diploma, dovrà integrare la pratica con le modalità previste dal d.p.r. 101/1990 – e per l’effetto potrà avvalersi della previsione del relativo art. 1, 3o co., secondo il quale – come
già visto – la frequenza di un corso post-universitario esonera dalla frequenza dello studio (e non dalle udienze) per il periodo di un anno. Sul punto, peraltro, occorre fare una precisazione riguardo alla durata della pratica; si è, infatti, posto il problema se il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole cd. Bassanini possa incidere, o meno, sulla durata complessiva della pratica nel senso che il praticante debba rimanere iscritto nel registro per due anni, o, al contrario, possa esservi iscritto per uno solo; sino al 2009 l’opinione del Consiglio nazionale forense era frutto di un’interpretazione restrittiva delle norme e corrispondeva a quella da ultimo espressa nel parere n. 41 dell’11 dicembre 2008 (rel. Bianchi) secondo cui il conseguimento del diploma, se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° co., n. 5), RDL 1578/1933, non esonera dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti. Successivamente, preso atto della stabilizzazione dell’orientamento contrario della giurisprudenza  amministrativa, il Consiglio nazionale forense con il parere n. 27 del 28 maggio 2010 (rel. Cardone), ha ritenuto di dover segnalare ai Consigli dell’Ordine l’opportunità di adeguarsi a detta giurisprudenza richiedendo ai praticanti, in possesso del diploma della scuola, la prova dell’iscrizione per un solo anno nel registro ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. Non è ammessa, ai fini suindicati (di sostituzione di un anno di pratica), l’equipollenza tra il diploma della scuola Bassanini e quello conseguito presso una scuola di specializzazione non rientrante in tale tipologia poiché le norme relative alle predette scuole Bassanini hanno natura eccezionale e non possono essere applicate in via analogica a casi diversi (Consiglio nazionale forense, 28 dicembre 2005, n. 178, pres. ff. Cricrì, rel. Salimbene, in Rassegna forense, 2007, 245).

TRATTO DAL VOLUME:
PERFETTI U., Ordinamento e deontologia forensi, 2011
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