Certificato di compiuta pratica
Compiuto positivamente il periodo di pratica, il praticante avrà diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine presso il quale ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui essa è iniziata (art. 9, co. 1, d.p.r. 101/1990). In caso di trasferimento, il Consiglio dell’Ordine di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti periodi di pratica (art. 9, 2o co., cit.). Il certificato – che non può essere rilasciato per più di una volta – individua la Corte di appello presso cui il
praticante può sostenere gli esami di avvocato (art. 9, co. 3, cit.). È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati, compresi i giudici onorari, dagli avvocati e aggiunti di procura dello Stato e del cessato ufficio legale delle FF.SS., nonché il servizio prestato per lo stesso periodo di tempo dai funzionari del gruppo A dell’amministrazione civile dell’interno con grado non inferiore a consigliere (art. 18, co. 2, r.d.l. 1578/1933).
La competenza per il ricorso contro il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine, è del TAR e non del Consiglio nazionale forense, come di recente stabilito dalle sezioni unite della Corte di cassazione (ordinanza n. 27184 del 28 dicembre 2007), ciò sul riflesso che la delibera consiliare con la quale si esaminano le modalità di svolgimento della pratica costituisce un provvedimento amministrativo.
TRATTO DAL VOLUME:
PERFETTI U., Ordinamento e deontologia forensi, 2011
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