02.09.2010 Confisca penale, può decidere anche il giudice civileIn caso di confisca, lo Stato può intervenire nella procedura esecutiva già pendente, quale acquirente a titolo derivativo del bene successivamente al pignoramento ed eventualmente avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c, qualora intenda contestare la buona fede del creditore ipotecario, e così far valere l'esistenza di fatti impeditivi della pretesa creditoria, senza necessità alcuna di individuare, quale sede elettiva ed esclusiva dell'accertamento della buona fede del terzo, quella penalistica dell'incidente di esecuzione, considerato, anzi, che la sede elettiva per accertare eventuali limiti al diritto del terzo a procedere in executivis è proprio quella dell'opposizione all'esecuzione. Tribunale MONZA, Sentenza 10/06/2010, n. 1788 |