10.03.2010 Curatore fraudolento, a volte è "solo" un truffatoreCommette il reato di truffa aggravata ex articolo 61, numero 9, c.p., e non quello di peculato, il curatore fallimentare che, attraverso l’utilizzazione fraudolenta di mandati di pagamento falsificati e in apparenza provenienti dall’ufficio del giudice delegato al fallimento, si appropri di somme di denaro di pertinenza della procedura fallimentare Cassazione Penale, Sentenza 11/2/2010, n. 5447
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