Praticanti Diritto
Concorso per magistrati
19 settembre 2006
Magistrati: Nuove norme in tema di concorsi, progressione in carriera e funzioni
Il DLgs n.160/2006, che ha introdotto nuove norme su accesso e carriere dei magistrati, prevede che, al momento della presentazione della domanda per il concorso di uditore, il candidato deve indicare se intende svolgere il tirocinio come giudice o come PM.
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.160

Cogliendo il significato della condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 19, comma 2, è stato inserita, all'articolo 55, una disposizione transitoria, allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficolta' di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata e' mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti.

Ancora, il provvedimento non recepisce la condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1, atteso che, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonche' inopportuno, tenuto conto del piu' ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede gia' l'inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al «diritto dell'economia», con le quali piu' frequentemente il magistrato dovra' confrontarsi nella propria vita professionale.

Non è stata accolta neppure la condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto «prevalentemente (...) dell'attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie», non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attivita' svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalita' raggiunto.

(Quotidiano Giuridico N. 02/05/2006)

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